Ultimo aggiornamento
03 Dicembre 2024
Lo strumento dell'accesso civico, art 5, c.1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, permette a chiunque di verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente,
L’istanza può essere presentata tramite la compilazione di modulo informatico successivamente all'autenticazione tramite SPID/CIE, o in alternativa è possibile scaricare lo specifico modulo PDF. Entrambi sono raggiungibili cliccando il bottone "servizio online" della presente scheda.
Il modulo PDF può essere inviato all'Amministrazione attraverso posta certificata all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it o posta mail ordinaria all’amministrazione o tramite deposito cartaceo presso:
Ufficio Protocollo, Via di Francia 1, Palazzo Matitone piano 9 stanza 20
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Garibaldi 9, Palazzo Albini cortile, corridoio centrale
L’istanza non deve essere motivata ma è necessario identificare nello specifico i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Non serve allegare documentazione, salvo copia del documento di identità del richiedente.
In caso l’istante si avvalga di delegato, dovranno essere allegati la delega e le copie dei documenti di identità di delegante e delegato.
La pubblicazione di documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente".
i giorni decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno o più soggetti controinteressati.
Non sono previsti costi a carico del richiedente.
Puoi accedere a Accesso Civico Semplice tramite il servizio online.
Servizio OnlineL'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.; per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc. (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).
Non sono ammissibili richieste di ostensione su un numero manifestamente eccessivo di atti o informazioni tali da apparire irragionevoli e da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza03 Dicembre 2024