IMU - Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere

  • Servizio attivo
Il servizio offre la rettifica o l’annullamento di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere qualora l’atto sia stato emesso sulla base di dati errati.

A chi è rivolto

Al contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere.

Come fare

L’interessato può, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, presentare l’istanza di rettifica o annullamento con le seguenti modalità:

  • servizio online
  • tramite mail certificata (PEC) a comunegenova@postemailcertificata.it
  • a mano presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

La richiesta va presentata in carta libera.
 

Cosa serve

Per presentare l'istanza di rettifica servirà presentarla entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, per poi inviarla tramite PEC a comunegenova@postemailcertificata.it oppure a mano presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
La richiesta servirà presentarla in carta libera.

Cosa si ottiene

Viene garantita la rettifica o l’annullamento di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere qualora l’atto sia stato emesso sulla base di dati errati.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
30 giorni

Tempo di risposta ad istanza di rettifica o annullamento semplice

120 giorni

Tempo di risposta ad istanza di rettifica o annullamento nei casi particolarmente complessi

Previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a IMU - Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere tramite il servizio online.

Servizio online

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatto Principale

840023484 (da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00)
840049469 (da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00)

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio Contrasto all'Evasione - accertamenti Tributi Locali

L'ufficio si occupa di accertamenti tributi locali (IMU e TARI).
Vai alla pagina

Documenti

Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022.
Vai alla pagina Scarica

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dell'imposta ancora dovuta oltre a  sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
     
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.

Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto.

In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Entrate Tributarie e Canoni – Ufficio Contrasto all’Evasione – presso Protocollo Generale – Via di Francia 1 , 9° piano – 16149 Genova.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.

Normativa
Regolamento IMU

Richiesta di assistenza

Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.

Richiedi assistenza
Ultimo aggiornamento

17 Giugno 2024