Ultimo aggiornamento
18 Marzo 2025
Al contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere.
L’interessato può, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, presentare l’istanza di rettifica o annullamento con le seguenti modalità:
La richiesta va presentata in carta libera.
Per presentare l'istanza di rettifica servirà presentarla entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, per poi inviarla tramite PEC a comunegenova@postemailcertificata.it oppure a mano presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
La richiesta servirà presentarla in carta libera.
Viene garantita la rettifica o l’annullamento di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere qualora l’atto sia stato emesso sulla base di dati errati.
Previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni.
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a IMU - Rettifica o annullamento di un avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni - intimazione ad adempiere tramite il servizio online.
Servizio onlinePer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Indicatore | Valore garantito | Risultati raggiunti anno precedente |
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Tempo di risposta ad istanza di rettifica o annullamento semplice | Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza |
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Tempo di risposta ad istanza di rettifica o annullamento nei casi particolarmente complessi | Massimo entro 120 giorni previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni |
nessuna richiesta ricevuta
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L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.
Nell’anno 2025 le aliquote subiranno variazioni rispetto all’anno 2024 poiché dal 2025 i Comuni hanno l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto previsto dall’art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
· avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
· provvedimento di liquidazione del rimborso
· diniego di rimborso parziale o totale.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Normativa
Regolamento IMU
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Richiedi assistenza18 Marzo 2025