Ultimo aggiornamento
25 Settembre 2024
A tutti coloro che hanno subito il sequestro o il fermo del veicolo quale sanzione accessoria ed intendano ottenerne il dissequestro o l’eliminazione del fermo.
Si rilasciano informazioni circa le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada relativamente a fermi sequestri e sospensione della validità e ritiro dei documenti di guida.
Si possono chiedere informazioni con le seguenti modalità :
Per ottenere il dissequestro del veicolo art 193 del C.d.S.) o restituzioni documenti ritirati (quando ne sussistano i requisiti) è necessario richiedere preventivamente informazioni telefonando al n. 010 5573916 o per mail plsequestri@comune.genova.it
Ulteriori informazioni sono rilasciate a titolo esplicativo in quanto ogni istanza sarà valutata a norma di legge e successive modificazioni:
In caso di VEICOLO SEQUESTRATO PER ASSICURAZIONE SCADUTA art. 193 c 2 C.d.S.: Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del C.d.S. ed il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213.
Attenzione: nella mail allegare tutta la documentazione
Si ricorda che presso l'ufficio non è possibile effettuare pagamenti in contanti.
Nel caso in cui il veicolo sia ancora custodito presso il custode acquirente, sarà necessario presentare al custode acquirente il verbale di restituzione, pagare le spese di trasporto, rimozione e custodia al deposito per rientrare in possesso del veicolo sequestrato
Se il veicolo è custodito presso il custode acquirente, prima del ritiro occorre presentare l'autorizzazione alla demolizione e pagare le spese di trasporto e custodia presso il deposito.
Attenzione!
Il veicolo sequestrato/fermato non può circolare né sostare sulla strada/pubblica via.
Per spostarlo, trasportarlo dal demolitore o mutare luogo di custodia occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi), salvo le specifiche eccezioni previste per legge. Le sanzioni previste (art. 213 comma 8 e 214 comma 8 C.d.s.) sono gravose e comportano l’alienazione del veicolo e l’eventuale revoca della patente.
È necessario dimostrare di essere conducente qualora custode o proprietario del veicolo sanzionato o persona espressamente delegata (con delega scritta), tramite documento d'identità (in corso di validità ) dell'intestatario e dell'eventuale delegato in via scritta.
Attenzione: allegare il documento identificativo scansionato e l’eventuale delega scritta e ogni documento utile all’istanza (RCA auto, copia pagamento verbale…).
Informazioni circa l'iter amministrativi previsti nel caso delle sanzioni accessorie del Codice della Strada.
Nei casi previsti, si può ottenere la restituzione dei documenti ritirati e/o la restituzione del veicolo sequestrato.
Termine massimo per presentare l'istanza a partire dalla notifica del verbale, adempiendo alle formalità richiesta dalla norma.
A partire dalla presentazione dell'istanza.
Il servizio è gratuito.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Richiedi assistenza25 Settembre 2024