Costituzione della convivenza di fatto

  • Servizio attivo
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel comune di Genova che intendono costituire una convivenza di fatto.

A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata da due persone maggiorenni, di stato civile libero, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Genova, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Nel caso in cui gli stessi siano già residenti, coabitanti e non iscritti nel medesimo stato di famiglia è necessario presentare la richiesta di riunione nucleo tramite il modulo riunione nucleo familiare.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come fare

La legge prevede la disciplina delle convivenze di fatto.

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

Per le coppie già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Genova occorre manifestare nuovamente la volontà e quindi seguire la procedura indicata.

Presentare il Modulo costituzione convivenza di fatto sottoscritto da entrambi gli interessati unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità.

La dichiarazione può essere presentata,  se si è in possesso della documentazione richiesta, ad una sola delle seguenti opzioni:

  • Tramite la procedura agevolata, consultabile alla pagina web del  Fascicolo del Cittadino, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE; 
  • in formato PDF inviandola all’indirizzo PEC anagrafecomge@postecert.it , indicando la sigla CdF;
  • Posta raccomandata a Comune di Genova - Direzione Demografici / Anagrafe - Via di Francia, 1 - 16149 Genova.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula (c.52) a mezzo PEC in formato pdf con firma digitale a anagrafecomge@postecert.it , indicando nell'oggetto la sigla Patto CdF.
Il contratto deve indicare l’indirizzo eletto dalle parti per il recapito delle comunicazioni inerenti il contratto stesso e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (art. 56 legge 76/2016).

Cosa serve

Per la richiesta bisogna inviare il Modulo costituzione convivenza di fatto debitamente compilato e firmato da entrambi i soggetti e corredato da copia di carte di identità dei dichiaranti.

Cosa si ottiene

La costituzione della convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Immediata

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Costituzione della convivenza di fatto tramite il servizio online.

Invia online tramite il Fascicolo del Cittadino

Accesso diretto senza prenotazione ai seguenti uffici

Municipio I - Centro Est

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale I Centro Est in Piazza di Santa Fede 6-7, piano terra
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30
Mappa

Municipio II - Centro Ovest

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale II Centro Ovest in Via San Pier D'Arena 34
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30
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Municipio III - Bassa Valbisagno

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale III Bassa Valbisagno in Piazza Manzoni 1, Piano Terra
da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 12:30
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Municipio IV - Media Valbisagno

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale IV Media Val Bisagno in Piazza dell'Olmo 3, piano terra
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30
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Municipio V - Valpolcevera

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale V Valpolcevera in Piazza Durazzo Pallavicini 6A
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30; Lunedì, dalle 14:00 alle 16:00
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Municipio V - Valpolcevera

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale V Valpolcevera in Via Pasquale Pastorino 8
Martedì e Giovedì, dalle 8:10 alle 12:30
Mappa

Municipio V - Valpolcevera

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale V Valpolcevera in Via Guido Poli 12
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30; Lunedì, dalle 14:00 alle 16:00
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Municipio VI - Medio Ponente

Sportello Polifunzionale - Direzione Municipale VI Medio Ponente in Via Sestri 34, 1° piano
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:15 alle 12:30
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Municipio VII - Ponente

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale VII Ponente in Via Ignazio Pallavicini 5
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30
Mappa

Municipio VII - Ponente

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale VII Ponente in Piazza Giuseppe Bignami 4
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30
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Municipio VII - Ponente

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale VII Ponente in Piazza Sebastiano Gaggero 2
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30
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Municipio IX - Levante

Ufficio Servizi Demografici - Direzione Municipale IX Levante in Via Giovanni Maggio 6, Padiglione 5
da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30
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Vincoli

Il contratto di convivenza di fatto è nullo:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza, in violazione del c. 36 L. 76/2016;
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 c.c. "Omicidio consumato o tentato del coniuge".

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (ex art. 88 c. c.), fino alla sentenza di proscioglimento (c. 58 L. 76/2016).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatti Principali

0105576826 (da Lunedì a Venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 Martedì e Giovedì, dalle 14:00 alle 15:30)
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Municipio I - Centro Est

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Municipio II - Centro Ovest

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Municipio III - Bassa Valbisagno

0105576459 (da Lunedì a Venerdì, dalle 8:10 alle 12:30)
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Municipio IV - Media Val Bisagno

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Municipio IX - Levante

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Municipio V - Valpolcevera

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Municipio VI - Medio Ponente - Cornigliano

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Municipio VI - Medio Ponente - Sestri

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Municipio VII - Ponente - Pegli

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Municipio VII - Ponente - Prà

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Municipio VII - Ponente - Voltri

Ufficio responsabile

Uffici

Anagrafe - Ufficio Polo Italiani

L'ufficio si occupa di attività di gestione anagrafica per i residenti di cittadinanza italiana.
Indirizzo:
Orario al pubblico:
Lunedì e Venerdì dalle 08:30 alle 12:30 (per assistenza pratiche)
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Documenti

Modulistiche

Costituzione convivenza di fatto

Modulo di dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto.
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Modulistiche

Modulo riunione nucleo famigliare

Modulo di dichiarazione per costituire un unico nucleo famigliare all'indirizzo di residenza.
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Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

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Categoria del servizio

Ulteriori informazioni

In base alla disciplina i conviventi di fatto hanno i diritti:

- inerenti alla casa di abitazione in caso di decesso di uno dei conviventi, permanenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1 - cc. da 42 a 45);

- di successione nel contratto di locazione dell'immobile di comune residenza o decesso del conduttore o di suo recesso dal contratto della casa di comune residenza (art. 1 - c. 44);

- di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 - c. 45);

- del convivente nell’attività di impresa (art. 1 - c. 46);

- nomina nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di capacità giuridica (art. 1 - cc. 47 e 48);

- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 - c. 49) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 - c. 38);

- di reciproca visita e assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 - c. 39), in caso di malattia o ricovero;

- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 - cc. 40).   

Dell’esistenza della convivenza di fatto, su richiesta degli interessati, viene rilasciata apposita certificazione anagrafica.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

- forma scritta a pena di nullità;

- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (c.51).

n. 76/2016

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Ultimo aggiornamento

20 Giugno 2024