Ultimo aggiornamento
24 Dicembre 2024
Il servizio è rivolto a proprietari, detentori, possessori o concessionari di immobili ricadenti in aree tutelate come beni paesaggistici e/o su immobili e aree di notevole interesse pubblico eseguiti in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dall'autorizzazione rilasciata.
È possibile presentare istanza di accertamento di compatibilità al fine di verificarne la compatibilità con l'interesse paesaggistico da tutelare esclusivamente nei casi previsti al comma 4 dell'art.167 del D.Lgs. 42/2004, ovvero:
La presentazione della richiesta può avvenire esclusivamente attraverso la procedura online istituita dallo Sportello Unico dell’Edilizia per accedere al quale occorre andare nella presente pagina alla voce "accedi al servizio" e cliccare sul collegamento Portale SUE.
Prima di accedere al Portale SUE si consiglia di prendere visione della scheda informativa.
Per la trasmissione della domanda, effettuato il collegamento, scegliere "SUE - Edilizia Privata” > "Tutela del Paesaggio".
Se necessario è attivo un servizio di assistenza telefonica (Help Desk) esclusivamente per l’invio informatico delle pratiche, contattando il numero 010/5573880 nei seguenti orari:
Per informazioni o richieste non relative alla procedura online contattare l’ufficio che potrà eventualmente fissare un appuntamento.
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di credenziali SPID o CIE o CNS, indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale.
Brevi informazioni sulla procedura on-line e documentazione necessaria:
Solo dopo il parere positivo della Soprintendenza:
In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata il procedimento resta sospeso sino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa/sostitutiva. Decorso il termine assegnato senza che le integrazioni siano state fornite l'istanza viene archiviata.
Per presentare integrazioni ad una pratica in ottemperanza a richieste avanzate dall'Ufficio è possibile accedere al portale integrazioni.
Per presentare integrazioni spontanee è necessario preliminarmente contattare l'Ufficio al fine di abilitare l'accesso al medesimo portale integrazioni.
Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica rilasciato in formato digitale e trasmesso all'indirizzo PEC del richiedente o procuratore digitale che ha inoltrato l'istanza.
A partire dal ricevimento della richiesta.
Il numero di giorni indica il termine massimo e decorre dalla data di ricezione dell'istanza (ex D.lgs. 42/2004), salvo sospensione dei termini per richiesta integrazioni (ex L. 241/1990).
Per maggiori informazioni sulle tariffe applicate e le eventuali esenzioni si veda quanto indicato alla pagina tariffe urbanistica.
L'istanza e la documentazione a corredo sottoscritta da professionista abilitato, inviata all'Ufficio Unità Operativa Complessa Tutela del Paesaggio, viene esaminata dalla Commissione Locale del Paesaggio per accertarne la procedibilità e la compatibilità alle norme paesaggistiche e, successivamente, trasmessa alla Soprintendenza affinché esprima il proprio parere vincolante entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
Successivamente all'espressione del parere di conformità della Soprintendenza l'Ufficio U.O.C. Tutela del Paesaggio richiede al soggetto interessato l'invio di una perizia di stima del danno arrecato e il profitto conseguito attraverso le opere realizzate in assenza o in difformità della autorizzazione (ex comma 5, art. 167, D.Lgs. 42/2004).
La perizia di stima viene posta all'esame della Commissione Locale del Paesaggio per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 09/01/2009 (da un minimo di 2.000 € a un massimo di 20.000 €).
Il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica viene rilasciato dal Dirigente in seguito al deposito dell'attestazione di avvenuto versamento della sanzione pecuniaria.
Puoi accedere a Accertamento di Compatibilità Paesaggistica tramite il servizio online.
Servizio onlineAccesso diretto senza prenotazione ai seguenti uffici
La procedura di sanatoria per i beni sottoposti alla tutela della Parte II (Beni Monumentali) non è la stessa della Parte III (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 42/2004.
Nel caso in cui l’area e o l'immobile oggetto dell’intervento siano assoggettati sia a tutela monumentale che paesaggistica, in primis vanno sanate le difformità edilizie sul bene sottoposto a vincolo monumentale (art. 21 - Parte II) facendone istanza direttamente alla Soprintendenza.
Solo dopo aver sanato la difformità edilizia relativa alla Parte II si potrà procedere, qualora ce ne siano i presupposti, a richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Riferimenti normativi:
Riferimenti di interesse:
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
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