Ultimo aggiornamento
20 Giugno 2024
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata da due persone maggiorenni, di stato civile libero, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Genova, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Nel caso in cui gli stessi siano già residenti, coabitanti e non iscritti nel medesimo stato di famiglia è necessario presentare la richiesta di riunione nucleo tramite il modulo riunione nucleo familiare.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
La legge prevede la disciplina delle convivenze di fatto.
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Per le coppie già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Genova occorre manifestare nuovamente la volontà e quindi seguire la procedura indicata.
Presentare il Modulo costituzione convivenza di fatto sottoscritto da entrambi gli interessati unitamente alle copie dei documenti di identità in corso di validità.
La dichiarazione può essere presentata, se si è in possesso della documentazione richiesta, ad una sola delle seguenti opzioni:
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula (c.52) a mezzo PEC in formato pdf con firma digitale a anagrafecomge@postecert.it , indicando nell'oggetto la sigla Patto CdF.
Il contratto deve indicare l’indirizzo eletto dalle parti per il recapito delle comunicazioni inerenti il contratto stesso e può contenere:
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (art. 56 legge 76/2016).
Per la richiesta bisogna inviare il Modulo costituzione convivenza di fatto debitamente compilato e firmato da entrambi i soggetti e corredato da copia di carte di identità dei dichiaranti.
La costituzione della convivenza di fatto.
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Costituzione della convivenza di fatto tramite il servizio online.
Invia online tramite il Fascicolo del CittadinoAccesso diretto senza prenotazione ai seguenti uffici
Il contratto di convivenza di fatto è nullo:
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (ex art. 88 c. c.), fino alla sentenza di proscioglimento (c. 58 L. 76/2016).
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
In base alla disciplina i conviventi di fatto hanno i diritti:
- inerenti alla casa di abitazione in caso di decesso di uno dei conviventi, permanenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1 - cc. da 42 a 45);
- di successione nel contratto di locazione dell'immobile di comune residenza o decesso del conduttore o di suo recesso dal contratto della casa di comune residenza (art. 1 - c. 44);
- di inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 - c. 45);
- del convivente nell’attività di impresa (art. 1 - c. 46);
- nomina nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di capacità giuridica (art. 1 - cc. 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 - c. 49) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 - c. 38);
- di reciproca visita e assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 - c. 39), in caso di malattia o ricovero;
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 - cc. 40).
Dell’esistenza della convivenza di fatto, su richiesta degli interessati, viene rilasciata apposita certificazione anagrafica.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
- forma scritta a pena di nullità;
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (c.51).
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Richiedi assistenza20 Giugno 2024