Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “iure sanguinis”

  • Servizio attivo
Procedura che consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

A chi è rivolto

Cittadini stranieri già residenti a Genova che devono chiedere il riconoscimento dello status civitatis italiano per discendenza da avo italiano.

Descrizione

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Tra i requisiti:

  • l’avo non deve essersi naturalizzato prima della nascita del figlio, se il figlio è nato dopo il 14 giugno 1912. Diversamente la naturalizzazione del genitore coinvolgeva anche il figlio minore;
  • l’avo deve essere morto dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno di Italia) se nato nel regno; se nato nei territori successivamente annessi al Regno d’ Italia, deve essere emigrato dopo l’annessione del singolo territorio al Regno;
  • in caso di trasmissione da parte di donna, la cittadinanza è trasmissibile solo dal 01 gennaio 1948;
  • in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

Come fare

Per informazioni e supporto vedi contatti.

Cosa serve

La documentazione da produrre in originale:

  • Passaporto straniero in corso di validità;
  • Estratto dell'atto di nascita e atto di matrimonio dell'avo (ascendente originariamente emigrato dall'Italia), atto di morte dell'avo nel caso in cui lo stesso sia nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia);
  • Copie integrali degli atti di nascita e di matrimonio di tutti i discendenti compreso il richiedente;
  • Tutti gli atti in originale, se esteri, dovranno essere legalizzati (salvo esenzioni) dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese Estero e tradotti in lingua italiana con traduzione ufficiale;
  • Certificato di non naturalizzazione straniera dell'avo (recante tutti gli alias con i quali l'avo è riportato sui vari atti di stato civile, luogo e data di nascita) oppure, in caso di naturalizzazione dell'avo, certificato di naturalizzazione (debitamente legalizzato e tradotto con traduzione ufficiale) con data di acquisto della cittadinanza straniera che deve essere successiva - per non interrompere la linea di discendenza - alla nascita del figlio del richiedente;

N.B. Nel caso in cui altri discendenti dell'avo abbiano, nel corso della loro vita, ottenuto la naturalizzazione è necessario che sia prodotto anche per essi il certificato di naturalizzazione riportante la data di acquisto della cittadinanza straniera (che deve essere successiva alla nascita del figlio dal quale prosegue la discendenza dall'avo italiano).
Qualora uno o più discendenti si fossero trasferiti in un terzo paese estero, è necessario produrre anche il certificato di non naturalizzazione rilasciato da quel paese.

Cosa si ottiene

Cittadinanza italiana per discendenza.

Tempi e scadenze

Tempo del procedimento
30 giorni

Durata del procedimento amministrativo dalla presentazione dell'istanza

Salvo i tempi di risposta degli altri enti coinvolti (Comune nascita avo, Consolati) ed eventuali richieste di integrazione documentale e/o rettifiche.

Costi

Pagamento di due imposte di bollo da 16 euro.

Procedure collegate all'esito

Trascrizione d'Ufficio dell'atto di nascita del richiedente nei registri del nostro Comune.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare

Vincoli

Iscrizione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente nel Comune di Genova e presenza sul territorio nel corso dell'intera durata dell'iter amministrativo.

Casi particolari

  • I registri di Stato Civile sono in vigore in quasi tutta Italia dal 1° gennaio 1866, quindi, in caso di avo nato prima di quella data sarà necessario produrre, in sostituzione all'atto di nascita, il certificato di battesimo autenticato dalla Curia vescovile, unitamente al certificato di matrimonio dei genitori dell'avo anch'esso autenticato dalla Curia vescovile;
  • Il Comune in cui l'avo è nato deve essere stato annesso al Regno d'Italia almeno entro la data della morte o di naturalizzazione dell'avo (si ricorda che parte della provincia di Mantova e le province di Verona, Vicenza, Rovigo, Udine e Pordenone sono state annesse al Regno d'Italia il 19 ottobre 1866 – Con la pace di Vienna è stato annesso al Regno d'Italia il residuo Veneto austriaco e quasi tutto il Friuli – La provincia di Roma, parte della provincia di Latina, Frosinone e Viterbo sono state annesse al Regno d'Italia il 20 settembre 1870 – le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia ed alcuni comuni di Belluno ed Udine sono stati annessi il 16/07/1920; tutte le altre province e comuni d'Italia sono diventati italiani a far data dal 17/03/1861);
  • La donna trasmette la cittadinanza italiana solo a partire dall'1 gennaio 1948;
  • Le dichiarazioni di nascita di figli nati fuori dal matrimonio devono essere sottoscritte da entrambi i genitori oppure dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana (in quest'ultimo caso si ricordi che la donna trasmette la cittadinanza solo a partire dall' 1 gennaio 1948);
  • Nel caso in cui uno degli ascendenti o l'interessato abbia divorziato oppure in caso di annullamento del matrimonio è necessario produrre, oltre all'atto di matrimonio, anche la sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio debitamente legalizzata (salvo esenzioni) e tradotta ufficialmente in lingua italiana;
  • I figli minorenni di cittadino riconosciuto italiano iure sanguinis sono italiani per nascita senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Il genitore si limiterà a chiedere la trascrizione dell'atto di nascita del figlio minorenne, per il tramite del Consolato se iscritto in AIRE oppure presentando istanza direttamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risulta iscritto anagraficamente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Cittadinanza - Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “iure sanguinis”

0105576870 (dalle 10.00 alle 12.00)

Ufficio responsabile

Uffici

Stato Civile - Ufficio Cittadinanza

L'ufficio si occupa dei giuramenti a seguito di concessione della cittadinanza, delle paratiche jure sanguinis, della cittadinanza dei neodiciottenni nati e residenti ininterrottamente in Italia, nonché della perdita e riacquisto della cittadinanza.
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Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

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Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento: Circolare (Ministero dell'Interno) 08-04-1991, n. K28.1

Le generalità (cognomi, nomi, date e luoghi di nascita) dell'avo e dei discendenti devono essere uguali in tutti gli atti prodotti per consentire all'Ufficiale di Stato Civile di ricostruire la discendenza fino alla persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In caso di discordanze negli atti prodotti, non si potrà riconoscere la cittadinanza italiana per discendenza in quanto l'Ufficiale di Stato civile svolge una funzione amministrativa vincolata, limitandosi a valutare i documenti presentati senza alcuna possibilità di “interpretarli” per ricostruire la discendenza.
Si consiglia pertanto di dotarsi sin da subito, in caso di discordanze, di atti rettificati e di sentenze o provvedimenti di rettifica debitamente legalizzati (salvo esenzioni) e tradotti in lingua italiana con traduzione ufficiale.
A tal riguardo si precisa che nel caso di discordanze negli atti relative al nome e cognome dell'avo o di uno o più discendenti è necessario produrre la sentenza di rettifica oltre che l'atto rettificato - riportante cioè l'annotazione dell'avvenuta rettifica.
Nel caso la discordanza riguardi altri elementi diversi dal nome e cognome, l'Ufficiale di Stato Civile potrà acquisire anche provvedimenti amministrativi di rettifica unitamente all'atto rettificato - riportante cioè l'annotazione dell'avvenuta rettifica.

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Ultimo aggiornamento

12 Giugno 2024