Ultimo aggiornamento
17 Giugno 2024
Al contribuente che riceve un avviso di accertamento IMU già divenuto esecutivo.
L’interessato può presentare l’istanza di sgravio con le seguenti modalità:
In caso di inoltro tramite PEC o a mano presso l’Ufficio Protocollo occorre compilare in carta libera l’istanza, allegando copia della cartella di pagamento o dell’ingiunzione.
Per presentare l’istanza di sgravio servirà scrivere alla PEC comunegenova@postemailcertificata.it oppure consegnarla a mano presso l’Archivio Protocollo Generale in Via di Francia 1.
Servirà compilare in carta libera l’istanza, allegando copia della cartella di pagamento o dell’ingiunzione.
Viene garantito al contribuente lo sgravio parziale o totale dell’avviso di accertamento-intimazione ad adempiere qualora sia stato emesso sulla base di errori o di dati errati o non sia stato correttamente notificato.
Previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni.
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Sgravio totale o parziale di un avviso di accertamento IMU già divenuto esecutivo tramite il servizio online.
Servizio onlinePer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto.
In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Entrate Tributarie e Canoni – Ufficio Contrasto all’Evasione – presso Protocollo Generale – Via di Francia 1 , 9° piano – 16149 Genova.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 24.09.2015 n. 156, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite, di cui al periodo precedente, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 4.09.2015 n. 156).
In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del Comune di Genova, termine entro il quale può essere attivata la mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Entro 30 giorni dal termine della mediazione, è possibile depositare, con le stesse modalità sopra indicate, il ricorso in Commissione Tributaria di Genova per la costituzione in giudizio del ricorrente.
Normativa
Legge di depenalizzazione – Legge n.689/1981
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Richiedi assistenza17 Giugno 2024