Sgravio totale o parziale di un avviso di accertamento IMU già divenuto esecutivo

  • Servizio attivo
Il servizio offre al contribuente lo sgravio parziale o totale di un avviso di accertamento-intimazione IMU già divenuto esecutivo se è stato emesso per errore.

A chi è rivolto

Al contribuente che riceve un avviso di accertamento IMU già divenuto esecutivo.

Come fare

L’interessato può presentare l’istanza di sgravio con le seguenti modalità:

  • servizio online
  • tramite mail certificata (PEC) a comunegenova@postemailcertificata.it
  • a mano presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

In caso di inoltro tramite PEC o a mano presso l’Ufficio Protocollo occorre compilare in carta libera l’istanza, allegando copia della cartella di pagamento o dell’ingiunzione.

Cosa serve

Per presentare l’istanza di sgravio servirà scrivere alla PEC comunegenova@postemailcertificata.it oppure consegnarla a mano presso l’Archivio Protocollo Generale in Via di Francia 1.
Servirà compilare in carta libera l’istanza, allegando copia della cartella di pagamento o dell’ingiunzione.

Cosa si ottiene

Viene garantito al contribuente lo sgravio parziale o totale dell’avviso di accertamento-intimazione ad adempiere qualora sia stato emesso sulla base di errori o di dati errati o non sia stato correttamente notificato.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
30 giorni

Tempo di risposta ad istanza di sgravio totale o parziale

120 giorni

Tempo di risposta ad istanza di sgravio totale o parziale nei casi particolarmente complessi

Previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Sgravio totale o parziale di un avviso di accertamento IMU già divenuto esecutivo tramite il servizio online.

Servizio online

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatto Principale

840023484 (da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00)
840049469 (da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 14:00 alle 16:00)

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio Contrasto all'Evasione - accertamenti Tributi Locali

L'ufficio si occupa di accertamenti tributi locali (IMU e TARI).
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Documenti

Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022.
Vai alla pagina Scarica

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con cui chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
      
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.

Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto.

In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Entrate Tributarie e Canoni – Ufficio Contrasto all’Evasione – presso Protocollo Generale – Via di Francia 1 , 9° piano – 16149 Genova.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 24.09.2015 n. 156, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite, di cui al periodo precedente, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 4.09.2015 n. 156).

In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del Comune di Genova, termine entro il quale può essere attivata la mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Entro 30 giorni dal termine della mediazione, è possibile depositare, con le stesse modalità sopra indicate, il ricorso in Commissione Tributaria di Genova per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Normativa
Legge di depenalizzazione – Legge n.689/1981

Richiesta di assistenza

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Ultimo aggiornamento

17 Giugno 2024