FAQ IMU
FAQ
Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011 e per consequenzialità anche di tutti gli altri indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile registrare anche i contratti verbali e che ai soli fini IMU la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia, in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.
Dal 2022 sono esenti i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e rimasti invenduti, a condizione che non siano locati (i cosiddetti beni merce).
Inoltre per il 2022 il comma 743 della legge di Bilancio 2022 ha diminuito dal 50 al 37,5% la misura dell'IMU dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:
- nel campo "11" , la riduzione n. 3
- nel campo "Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
- nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
- nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
- nel campo "Annotazioni", il tipo di agevolazione applicata (riduzione del 50% della base imponibile oppure riduzione del 50% della base imponibile e aliquota agevolata del 9,6 per mille), i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.
Sì, è prevista la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, o dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso, a condizione che l’imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza. A tal fine è stato predisposto un apposito modulo.
SI’, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF, ha chiarito che non usufruiscono dell’agevolazione coloro che possiedono, oltre alla propria abitazione principale e all’immobile concesso in comodato, altri immobili destinati ad uso abitativo in tutta Italia, come ad esempio una abitazione locata o a disposizione.
Tutti i moduli sono scaricabili dai rispettivi Servizi del sito. Si può utilizzare il servizio online, oppure possono essere consegnati o inviati per raccomandata all’Ufficio del Protocollo di Via di Francia 1 - 9°piano – 16149 Genova, o inviati da una casella di posta elettronica certificata alla casella pec: comunegenova@postemailcertificata.it .
No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.
Sì, anche per questa tipologia di immobili occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro la scadenza del saldo d’imposta. Tale adempimento ha sostituito dal 2018 la presentazione della Dichiarazione IMU per il caso specifico.
SI’, sono esenti dall’IMU solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.