FAQ IMU

Domande frequenti in materia di IMU

FAQ

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SI’, sono esenti dall’IMU solo i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Sì, l’accordo, stipulato in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, ha previsto che per dare diritto alle agevolazioni fiscali i contratti di locazione a canone concordato dal 01.01.2018 debbano essere stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, debbano avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse. Fino al 2022  per avere diritto alle agevolazioni previste ai fini IMU, occorreva  presentare all’Ufficio IMU copia del contratto di locazione registrato vidimato da una delle associazioni firmatarie dell’Accordo, o corredato della loro attestazione di rispondenza, entro 30 giorni dalla data di registrazione. Dal 2023 non c'è più l'obbligo di presentazione, ma i contratti devono sempre essere  stipulati con l'assistenza delle associazioni firmatarie e, quindi, vidimati dalle stesse o, in caso contrario, devono avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.

Per determinare il reddito del nucleo familiare occorre considerare:

  • il nucleo familiare risultante dall’Anagrafe comunale alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva;
  • la sommatoria dei redditi dei singoli componenti del nucleo familiare; 
  • il reddito da considerare, per ogni componente del nucleo familiare, è il “reddito complessivo” rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi 2023 (redditi 2022) o dai CU 2023 (redditi 2022) nelle seguenti posizioni:
  • rigo RN1 - colonna 5 del Modello Unico 2023 redditi 2022 (a cui vanno aggiunte le rendite catastali rivalutate del 5% e rapportate ai giorni e alla quota di possesso dei fabbricati posseduti che non hanno concorso a formare il reddito complessivo);
  • rigo 11 sommando colonna 1 e 2 del Modello 730-3 redditi 2022 (a cui vanno aggiunte le rendite catastali rivalutate del 5% e rapportate ai giorni e alla quota di possesso dei fabbricati posseduti che non hanno concorso a formare il reddito complessivo);
  • punto 1 della sezione Dati Fiscali della Certificazione Unica 2023 (a cui vanno aggiunte le rendite catastali dei fabbricati posseduti rivalutate del 5% e rapportate ai giorni e alla quota di possesso);

 

La legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione d’imposta del 25%. Esclusivamente in caso di contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, L.431/98 si applica anche l’aliquota ridotta allo 0,78 per cento se il conduttore è residente nell’immobile. In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria pari all’1,06 per cento.

Fino al 2022 solo in caso di contratti transitori (art. 5, commi 1 e 2 della l. 431/98) occorreva presentare la documentazione attestante l’avvenuta proroga entro 30 giorni dalla registrazione della stessa presso l’Agenzia delle Entrate. Dal 2023 non è più obbligatorio.

Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011  e per consequenzialità anche di  tutti gli altri  indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale si applichi l’IMU, con la riduzione della base imponibile del 50%, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate come A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda quel solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune di Genova. Il beneficio si applica comunque anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda l’immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. Come precedentemente indicato, da quest’anno la riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e figli minori.

Sì, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo del D.L. 201/2011  e per consequenzialità anche di  tutti gli altri  indicati nella sentenza stessa, ognuno dei coniugi può considerare l'abitazione di residenza come abitazione principale, a condizione che oltre alla residenza vi abbia la dimora abituale. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile registrare anche i contratti verbali e che ai soli fini IMU la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia, in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.

Dal 2022 sono esenti i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e rimasti invenduti, a condizione che non siano locati (i cosiddetti beni merce).

Inoltre per il 2022 il comma 743 della legge di Bilancio 2022 ha diminuito dal 50 al 37,5% la misura dell'IMU dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.