Ultimo aggiornamento
10 Ottobre 2024
Al contribuente che abbia erroneamente indicato sul modello F24 il codice catastale del Comune di Genova, anziché quello del comune competente.
Il servizio offre il riversamento da parte del Comune di Genova al Comune competente, in caso di indicazione errata, da parte del contribuente, del codice catastale sul modello F24.
Se, a seguito della verifica della banca dati, il credito risulta dovuto, il Comune effettua direttamente il riversamento al Comune competente. In caso contrario, al contribuente viene inviata una lettera di diniego o accoglimento parziale dell'istanza.
Si evidenzia che, se il contribuente ha compilato l'F24 in modo corretto, e l'errore di digitazione è commesso dall'operatore di banca/posta, occorre rivolgersi alla banca/posta affinché effettui la correzione, ossia annulli la delega errata ed emetta quella corretta.
L’interessato può richiedere il riversamento IMU con le seguenti modalità:
La modulistica è scaricabile nella sezione "Documenti" in fondo alla pagina.
Per richiedere il riversamento IMU servirà allegare i seguenti documenti:
Viene garantito il riversamento da parte del Comune di Genova al Comune competente in caso di indicazione errata del codice catastale sul modello F24 da parte del contribuente se, a seguito dell'istruttoria, il credito risulta dovuto.
Dalla presentazione dell’istanza.
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Richiesta di riversamento pagamenti IMU TASI effettuati erroneamente al Comune di Genova tramite il servizio online.
Servizio onlinePer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Normativa
L.147/2013 art. 1, commi da 722 e 727
Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 24.2.2016
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
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