Richiesta di riversamento pagamenti IMU TASI effettuati erroneamente al Comune di Genova

  • Servizio attivo
Il servizio offre il riversamento da parte del Comune di Genova al Comune competente in caso di indicazione errata del codice catastale sul modello F24 da parte del contribuente.

A chi è rivolto

Al contribuente che abbia erroneamente indicato sul modello F24 il codice catastale del Comune di Genova, anziché quello del comune competente.

Descrizione

Il servizio offre il riversamento da parte del Comune di Genova al Comune competente, in caso di indicazione errata, da parte del contribuente, del codice catastale sul modello F24.

Se, a seguito della verifica della banca dati, il credito risulta dovuto, il Comune effettua direttamente il riversamento al Comune competente. In caso contrario, al contribuente viene inviata una lettera di diniego o accoglimento parziale dell'istanza.

Si evidenzia che, se il contribuente ha compilato l'F24 in modo corretto, e l'errore di digitazione  è commesso dall'operatore di banca/posta, occorre rivolgersi alla banca/posta  affinché effettui la correzione, ossia annulli la delega errata ed emetta quella corretta.

Come fare

L’interessato può richiedere il riversamento IMU con le seguenti modalità:

  • servizio online
  • tramite mail certificata (PEC) a comunegenova@postemailcertificata.it
  • a mano presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

La modulistica è scaricabile nella sezione "Documenti" in fondo alla pagina.

Cosa serve

Per richiedere il riversamento IMU servirà allegare i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità (obbligatorio per la modalità cartacea e la PEC)
  • le ricevute di versamento e tutta la documentazione utile posseduta
  • per le istanze presentate a nome di contribuenti deceduti occorre allegare anche l’apposito modulo di autocertificazione per eredi

Cosa si ottiene

Viene garantito il riversamento da parte del Comune di Genova al Comune competente in caso di indicazione errata del codice catastale sul modello F24 da parte del contribuente se, a seguito dell'istruttoria, il credito risulta dovuto.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
180 giorni

Tempo massimo di conclusione dell’istruttoria ed emissione del provvedimento di diniego o di liquidazione del riversamento dalla presentazione della richiesta

Dalla presentazione dell’istanza.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Richiesta di riversamento pagamenti IMU TASI effettuati erroneamente al Comune di Genova tramite il servizio online.

Servizio online

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatto Principale

800184913 (da Lunedì a Venerdì, dalle 9:00 alle 18:00)
0105575584 (da Lunedì a Venerdì, dalle 8:30 alle 12.30; Mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00)

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio IMU/TASI

L'ufficio si occupa di rimborsi IMU e TASI e di tutti i relativi processi e di IMU ordinaria
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Documenti

Modulistiche

Richiesta riversamento

Richiesta di riversamento a comune competente
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Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022.
Vai alla pagina Scarica

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione o il pagamento ancora dovuto oltre a sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
     
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
 

La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.


Normativa
L.147/2013 art. 1, commi da 722 e 727
Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 24.2.2016

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Ultimo aggiornamento

10 Ottobre 2024