Ultimo aggiornamento
13 Settembre 2024
Al contribuente che ritenga che l’istanza di rimborso non sia stata accolta sulla base di motivazioni errate o di dati incompleti o qualora ritenga che l’importo del rimborso liquidato sia inferiore a quello spettante.
L’interessato può presentare l’istanza di revisione con le seguenti modalità:
Se non si utilizza il servizio online, l’istanza va presentata in carta libera.
Per presentare l'istanza di revisione utilizzando il servizio online occorre essere in possesso di SPID, per inviarla tramite PEC occorre possedere una casella di posta elettronica certificata.
Viene garantito il riesame da parte del Comune del provvedimento di diniego o di liquidazione del rimborso.
Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU tramite il servizio online.
Servizio onlinePer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Normativa
D.Lgs. n. 23/2011
D.Lgs. n. 147/2013
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
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Richiedi assistenza13 Settembre 2024