Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU

  • Servizio attivo
Il servizio offre il riesame da parte del Comune del provvedimento di diniego o di liquidazione del rimborso al contribuente che ritenga che l'istanza di rimborso non sia stata accolta per errore.

A chi è rivolto

Al contribuente che ritenga l’istanza di rimborso non sia stata accolta sulla base di motivazioni errate o di dati incompleti o qualora ritenga che l’importo del rimborso liquidato sia inferiore a quello spettante.

Come fare

L’interessato può presentare l’istanza di revisione con le seguenti modalità:

  • servizio online
  • tramite mail certificata (PEC) a comunegenova@postemailcertificata.it
  • a mano presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

L’istanza va presentata in carta libera.

Cosa serve

Per presentare l'istanza di revisione servirà presentarla tramite il servizio online, inviarla tramite PEC oppure consegnarla a mano presso l’Archivio Protocollo Generale.
Inoltre l’istanza servirà presentarla in carta libera.

Cosa si ottiene

Viene garantito il riesame da parte del Comune del provvedimento di diniego o di liquidazione del rimborso.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
60 giorni

Tempo di risposta

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU tramite il servizio online.

Servizio online

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatto Principale

800184913 (da Lunedì a Venerdì, dalle 9:00 alle 18:00)
0105575584 (da Lunedì a Venerdì, dalle 8:30 alle 12.30; Mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00)

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio IMU/TASI

L'ufficio si occupa di rimborsi IMU e TASI e di tutti i relativi processi e di IMU ordinaria
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Documenti

Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022.
Vai alla pagina Scarica

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dovuto oltre a  sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
     
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.

Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto.

In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Entrate Tributarie e Canoni – presso il Protocollo Generale – Via di Francia 1 , 9° piano – 16149 Genova.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.

Normativa
D.Lgs. n. 23/2011
D.Lgs. n. 147/2013
Legge 27 dicembre 2019, n. 160

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Ultimo aggiornamento

17 Giugno 2024