Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU

  • Servizio attivo
Il servizio prevede la possibilità di richiedere il riesame per un rimborso che è stato respinto o accolto parzialmente.

A chi è rivolto

Contribuenti che ritengono che:

  •  la loro richiesta di rimborso sia stata respinta sulla base di motivazioni errate o di dati incompleti 
  •  l’importo rimborsato sia inferiore a quello spettante.

Come fare

Puoi  presentare l’istanza di revisione tramite una delle seguenti modalità:

  • servizio online
  • tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a comunegenova@postemailcertificata.it
  • a mano o per raccomandata presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Se non  utilizzi il servizio online, puoi presentare l’istanza in carta libera. 

Cosa serve

Per accedere al servizio online, è necessaria una delle seguenti credenziali:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
  • Carta d'Identità Elettronica (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

 

Cosa si ottiene

Il riesame della pratica

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
60 giorni

Tempo di risposta

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU tramite il servizio online.

Servizio online

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatto Principale

800184913 (da Lunedì a Venerdì, dalle 9:00 alle 18:00)
0105575584 (da Lunedì a Venerdì, dalle 8:30 alle 12.30; Mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00)

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio IMU/TASI

L'ufficio si occupa di rimborsi IMU e TASI e di tutti i relativi processi e di IMU ordinaria
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Documenti

Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2024

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2024
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Carta dei servizi

Tempestività

Indicatore Valore garantito Risultati raggiunti anno precedente
Tempo massimo di risposta Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza
l'istanza evasa tardivamente non era compresa nel file inviato all'Ufficio

Risultati monitoraggio standard qualità

Risultati qualità IMU 2024

Azioni di miglioramento in corso

L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.

Nell’anno 2025 le aliquote subiranno variazioni rispetto all’anno 2024 poiché dal 2025 i Comuni hanno l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto previsto dall’art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate. 

Suggerimenti e Reclami

SegnalaCi

 

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dovuto oltre a  sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
     
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.


La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.

Normativa
D.Lgs. n. 23/2011
D.Lgs. n. 147/2013
Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Richiesta di assistenza

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Ultimo aggiornamento

18 Marzo 2025