Ultimo aggiornamento
13 Settembre 2024
Ai cittadini che necessitino di chiarimenti in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di IMU.
L'istituto dell'interpello è disciplinato dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.
E' un'istanza che il contribuente può rivolgere al Comune circa l'interpretazione di una disposizione normativa.
Deve riguardare fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione.
Deve essere presentato in via preventiva, ovvero prima della scadenza del versamento dell'imposta.
Deve essere proposta dal contribuente una soluzione interpretativa.
La risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte del Comune.
La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o integrazioni da parte dell’ufficio sospende il termine di 90 giorni fino al ricevimento di quanto richiesto.
Nel caso in cui
L’interessato può presentare istanza di interpello con le seguenti modalità:
Ad eccezione della presentazione online, per la quale è previsto apposito modulo, l'istanza va presentata in carta libera.
N.B: Nel caso in cui non vi siano obiettive condizioni di incertezza circa l'interpretazione di una norma e non si abbia una soluzione da proporre all'Ufficio, ma si vogliano unicamente ottenere informazioni sull'imposta, non bisogna presentare istanza di interpello, bensì scrivere una mail alla casella di posta imuonline@comune.genova.it.
Occorre possedere le credenziali SPID per l'accesso al servizio online; una casella di posta elettronica certificata per la presentazione tramite PEC
Viene garantita una risposta, scritta e motivata da parte dell'Ufficio, circa la questione posta dall'interpellante.
La risposta vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione.
Dalla presentazione dell’istanza.
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Istanza di interpello IMU tramite il servizio online.
Servizio onlineL'istanza di interpello deve riguardare fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione o occorre prospettare una soluzione.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Normativa
Diritto di interpello - Legge n. 212/2000 art.11
D.Lgs. 156/2015
D.Lgs. n. 23/2011
D.Lgs. n. 147/2013
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza13 Settembre 2024