IMU - Assistenza per il calcolo dell’imposta

  • Servizio attivo
Il servizio fornisce assistenza per il calcolo dell'imposta, per il ravvedimento operoso e per la compilazione modulistica. Inoltre, fornisce indicazioni sulla modalità di calcolo e sull'utilizzo del calcolatore on line presente sul sito istituzionale.

A chi è rivolto

Ai cittadini che necessitano di ricevere informazioni relative all’Imposta Municipale Propria (IMU).

Come fare

I cittadini possono richiedere informazioni e assistenza tramite i seguenti canali:

  • Numero verde 800.184913 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, Tasto 1  per informazioni  sull'imposta;
  • Telefono 010.5575584 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle 16.00;
  • Sportello Virtuale
  • E-mail alla casella di posta imuonline@comune.genova.it
  • PEC all’indirizzo PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

Cosa serve

Per richiedere informazioni e assistenza servirà chiamare il Numero verde 800.184913 o il n. di Telefono 010.5575584;  scrivere all'E-mail imuonline@comune.genova.it oppure alla PEC comunegenova@postemailcertificata.it.

Cosa si ottiene

Viene garantita assistenza per il calcolo dell’imposta, per il ravvedimento operoso e per la compilazione della modulistica (F24, dichiarazioni IMU, istanze di rimborso e istanze per aliquota agevolata):

L’Ufficio non effettua il calcolo dell’imposta, ma fornisce indicazioni sulla modalità di calcolo e sull’utilizzo del calcolatore on line presente sul sito istituzionale www.comune.genova.it /Tasse e tributi/IMU. Fornisce inoltre assistenza per la compilazione della modulistica.

L’Ufficio IMU si impegna a garantire la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite allo sportello, telefonicamente, tramite posta elettronica e sul sito Internet; gli addetti operano con la massima cortesia e disponibilità all’ascolto degli utenti con l’impegno di agevolare questi ultimi nell’adempimento degli obblighi tributari e nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla legge o dai regolamenti.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
30 giorni

Tempo di risposta per richiesta presentata per posta elettronica

30 giorni

Tempo di risposta per richiesta presentata via PEC

30 giorni

Tempo di risposta per richiesta presentata per posta ordinaria

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio IMU/TASI

L'ufficio si occupa di rimborsi IMU e TASI e di tutti i relativi processi e di IMU ordinaria
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Documenti

Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022.
Vai alla pagina Scarica

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con cui chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione o il pagamento ancora dovuto oltre a  sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
     
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
 

Richiesta di assistenza

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Ultimo aggiornamento

13 Settembre 2024