IMU - Assistenza per il calcolo dell’imposta

  • Servizio attivo
Il servizio fornisce assistenza per il calcolo dell'imposta, per il ravvedimento operoso e per la compilazione modulistica. Inoltre, fornisce indicazioni sulla modalità di calcolo e sull'utilizzo del calcolatore on line presente sul sito istituzionale.

A chi è rivolto

Cittadini che hanno bisogno di ricevere informazioni relative all’Imposta Municipale Unica (IMU).

Descrizione

L’Ufficio non effettua il calcolo dell’imposta, ma fornisce indicazioni sulla modalità di calcolo e sull’utilizzo del calcolatore on line presente al Servizio " Simulazione IMU TASI". Fornisce inoltre assistenza per la compilazione della modulistica.

L’Ufficio IMU si impegna a garantire la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite allo sportello, telefonicamente, tramite posta elettronica e sul sito Internet; gli addetti operano con la massima cortesia e disponibilità all’ascolto degli utenti con l’impegno di agevolare questi ultimi nell’adempimento degli obblighi tributari e nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla legge o dai regolamenti.

Come fare

Puoi richiedere informazioni e assistenza tramite uno dei seguenti canali:

 

Cosa serve

Nessuna documentazione.

Cosa si ottiene

Assistenza per il calcolo dell’imposta, per il ravvedimento operoso e per la compilazione della modulistica (F24, dichiarazioni IMU, richieste di rimborso e richieste per aliquota agevolata).

 

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
30 giorni

Tempo di risposta per richiesta presentata per posta elettronica

30 giorni

Tempo di risposta per richiesta presentata via PEC

30 giorni

Tempo di risposta per richiesta presentata per posta ordinaria

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio IMU/TASI

L'ufficio si occupa di rimborsi IMU e TASI e di tutti i relativi processi e di IMU ordinaria
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Documenti

Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022.
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Carta dei servizi

 

Tempestività

Indicatore Valore garantito Risultati raggiunti anno precedente
Tempo di risposta per richiesta effettuata in videochiamata o telefonicamente all’ufficio IMU In tempo reale
Tempo per risposte scritte (posta ordinaria) Entro 30 giorni lavorativi
il mancato raggiungimento è dovuto alle numerose richieste di informazioni e di documentazione nei periodi di scadenza
Tempo per risposte scritte (posta elettronica) Entro 30 giorni lavorativi
il mancato raggiungimento è dovuto alle numerose richieste di informazioni e di documentazione nei periodi di scadenza
Tempo per risposte scritte (e-mail) Entro 30 giorni lavorativi
Tempo massimo di attesa allo sportello 20 minuti (40 minuti nei 30 giorni antecedenti le scadenze)

Risultati monitoraggio standard qualità

Risultati qualità IMU 2023

Azioni di miglioramento in corso

L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.

Nell’anno 2025 le aliquote subiranno variazioni rispetto all’anno 2024 poiché dal 2025 i Comuni hanno l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto previsto dall’art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate. 

Suggerimenti e Reclami

SegnalaCi

 

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con cui chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione o il pagamento ancora dovuto oltre a  sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
     
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
 

Richiesta di assistenza

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Ultimo aggiornamento

07 Marzo 2025