Ultimo aggiornamento
07 Marzo 2025
Cittadini che hanno bisogno di ricevere informazioni relative all’Imposta Municipale Unica (IMU).
L’Ufficio non effettua il calcolo dell’imposta, ma fornisce indicazioni sulla modalità di calcolo e sull’utilizzo del calcolatore on line presente al Servizio " Simulazione IMU TASI". Fornisce inoltre assistenza per la compilazione della modulistica.
L’Ufficio IMU si impegna a garantire la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite allo sportello, telefonicamente, tramite posta elettronica e sul sito Internet; gli addetti operano con la massima cortesia e disponibilità all’ascolto degli utenti con l’impegno di agevolare questi ultimi nell’adempimento degli obblighi tributari e nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla legge o dai regolamenti.
Puoi richiedere informazioni e assistenza tramite uno dei seguenti canali:
Nessuna documentazione.
Assistenza per il calcolo dell’imposta, per il ravvedimento operoso e per la compilazione della modulistica (F24, dichiarazioni IMU, richieste di rimborso e richieste per aliquota agevolata).
Il servizio è gratuito.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Indicatore | Valore garantito | Risultati raggiunti anno precedente |
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Tempo di risposta per richiesta effettuata in videochiamata o telefonicamente all’ufficio IMU | In tempo reale |
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Tempo per risposte scritte (posta ordinaria) | Entro 30 giorni lavorativi |
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Tempo per risposte scritte (posta elettronica) | Entro 30 giorni lavorativi |
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Tempo per risposte scritte (e-mail) | Entro 30 giorni lavorativi |
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Tempo massimo di attesa allo sportello | 20 minuti (40 minuti nei 30 giorni antecedenti le scadenze) |
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L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.
Nell’anno 2025 le aliquote subiranno variazioni rispetto all’anno 2024 poiché dal 2025 i Comuni hanno l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto previsto dall’art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza07 Marzo 2025