Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito

  • Servizio attivo
Il servizio permette di ottenere la riduzione della base imponibile del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, secondo la normativa statale.

A chi è rivolto

Possessori di un'abitazione data in uso (comodato) gratuito ad un parente di primo grado (un genitore o un figlio) che risiede nell'immobile.

Descrizione

È prevista una riduzione del 50% della base imponibile per l'immobile concesso in uso (comodato) gratuito ad un parente di primo grado (genitore o figlio), se utilizzato come abitazione principale. Tuttavia questa riduzione non si applica agli immobili classificati nelle  categorie A/1, A/8 o A/9.

Per ottenere il beneficio, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • il contratto di comodato deve essere registrato
  • il possessore (comodante) non deve avere altri immobili ad uso abitativo in Italia
  • Il possessore deve risiedere e dimorare abitualmente nel Comune di Genova

Il beneficio si applica anche se il possessore, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede l'abitazione principale (con eventuali  pertinenze) nel Comune di Genova, purché questa non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.

La riduzione del 50% si applica anche alle pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, se concesse in comodato insieme all'abitazione, ma solo per una pertinenza per ogni categoria.

Il possessore (comodante) che risiede nel Comune di Genova può beneficiare dell’agevolazione se, oltre all’immobile concesso in comodato, e alla propria abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo in Italia, come per esempio una seconda casa o una quota di un’ex portineria condominiale. Può beneficiare dell'agevolazione anche se possiede altri tipi di immobili, come magazzini, negozi, uffici o terreni.

L’agevolazione ha inizio dalla data di firma (stipula) del contratto o dalla data in cui il comodatario trasferisce la residenza nell'immobile, se questa è successiva alla firma (stipula).

Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla firma del contratto, il possessore (comodante) deve presentare la dichiarazione IMU usando il modello fornito dal Ministero, per dimostrare di possedere i requisiti richiesti.

Le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione IMU (Imposta Municipale Unica) sono riportate al Servizio: Dichiarazione IMU.

Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.

Attenzione:  Si evidenzia che dal 2025 non è più prevista l'aliquota agevolata dello 0,96% per chi possiede in Italia solo l'immobile concesso in comodato. Pertanto occorre sempre applicare l'aliquota dell'1,06%.

Come fare

Devi presentare la dichiarazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU)  entro il 30 giugno dell'anno successivo alla firma (stipula) del contratto. 

Per la corretta compilazione della Dichiarazione puoi consultare le istruzioni riportate nel Servizio "Dichiarazione IMU".

 

Cosa serve

  • il contratto di comodato deve essere registrato
  • il possessore (comodante) deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato. Tuttavia, può possedere l'abitazione principale, a condizione che non sia nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • il possessore deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato

 

Cosa si ottiene

La riduzione della base imponibile del 50%.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
2026 30 giu

Termine presentazione dichiarazione IMU annualità 2025

La Dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stato firmato (stipulato) il contratto di comodato.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatto Principale

010 5575584 (da Lunedì a Venerdì, dalle 8:30 alle 12.30; Mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00)

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio IMU/TASI

L'ufficio si occupa di rimborsi IMU e TASI e di tutti i relativi processi e di IMU ordinaria
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Documenti

Modulistiche

Dichiarazione IMU

Per dichiarare le variazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, come ad esempio il diritto di abitazione del coniuge superstite o dell'assegnatario della casa familiare a cui sono affidati i figli o la concessione in comodato d'uso.
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Domande frequenti

5 contenuti trovati.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile registrare anche i contratti verbali e che ai soli fini IMU la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia, in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.

NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:

  • nel campo "14" , la riduzione "3" relativa a "Immobile in comodato".
  • nel campo "20", relativo a "Data inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
  • nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
  • nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
  • nel campo "Annotazioni" i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario

SI’, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF, ha chiarito che non usufruiscono dell’agevolazione coloro che possiedono, oltre alla propria abitazione principale e all’immobile concesso in comodato, altri immobili destinati ad uso abitativo in tutta Italia, come ad esempio una abitazione locata o a disposizione.

No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.

No, non ho diritto ad alcuna agevolazione.

Non posso usufruire della riduzione del 50% della base imponibile, in quanto spettante solo ai residenti, alle condizioni previste dalla normativa.

Fino all'anno 2024 era prevista l'aliquota dello 0,96% se l'abitazione concessa in comodato costituiva l'unico immobile (non soltanto quindi di tipo abitativo) posseduto sull'intero territorio nazionale. Entro la scadenza del saldo, occorreva presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

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Ultimo aggiornamento

12 Marzo 2025