Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito

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Per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito è prevista la riduzione della base imponibile del 50% (normativa statale).

A chi è rivolto

A chi possiede un'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito ad un parente di primo grado (genitori/figli)  che  risieda nell'immobile.

Descrizione

E’ prevista la riduzione della base imponibile del 50% per l'immobile, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8, A/9, concesso in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che lo utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Genova;  il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Genova l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.

Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Genova, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa o una quota dell’ex portineria condominiale. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data del trasferimento della residenza nell'immobile da parte del comodatario  se è successiva alla data di stipula.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione IMU sono riportate sul sito istituzionale al Servizio: Dichiarazione di variazione.

Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.

Si ricorda che è prevista l'aliquota agevolata dello 0,96% per chi possiede, su tutto il territorio nazionale, solo l'abitazione che concede in comodato. Unitamente all'abitazione usufruiscono dell'agevolazione le  relative pertinenze. Non si possono possedere altri immobili, né ad uso abitativo (neppure quindi l'abitazione principale) , né ad uso diverso dall'abitativo (es. magazzini, box, uffici).

Se si posseggono i requisiti previsti, è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni, ossia della riduzione della base imponibile del 50% e dell'aliquota agevolata dello 0,96%.

Come fare

Per usufruire della riduzione della base imponibile del 50% occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto. Per la corretta compilazione della Dichiarazione  si vedano  le istruzioni riportate nel Servizio "Dichiarazione IMU".

Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,96 per cento occorre presentare, entro il saldo d'imposta dell'anno in corso, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per immobili concessi in comodato (vedi apposito modulo nell'omonimo Servizio).

Cosa serve

Per la riduzione della base imponibile, occorre rispettare i requisiti previsti dalla normativa (art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019). I principali sono:

  • il  contratto di comodato deve essere registrato;
  • il comodante deve possedere  in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Cosa si ottiene

Si ottiene la riduzione della base imponibile del 50%.

Tempi e scadenze

Tempistiche
2024 30 giu

Termine presentazione dichiarazione IMU

Costi

Il servizio è gratuito.

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Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Dichiarazione IMU

Per dichiarare le variazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, come ad esempio il diritto di abitazione del coniuge superstite o dell'assegnatario della casa familiare a cui sono affidati i figli o la concessione in comodato d'uso.
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Domande frequenti

6 contenuti trovati.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile registrare anche i contratti verbali e che ai soli fini IMU la relativa registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia, in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato”.

NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:

  • nel campo "11" , la riduzione n. 3
  • nel campo "Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
  • nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
  • nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
  • nel campo "Annotazioni", il tipo di agevolazione applicata (riduzione del 50% della base imponibile oppure riduzione del 50% della base imponibile e aliquota agevolata del 9,6 per mille), i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario

SI’, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 1/DF, ha chiarito che non usufruiscono dell’agevolazione coloro che possiedono, oltre alla propria abitazione principale e all’immobile concesso in comodato, altri immobili destinati ad uso abitativo in tutta Italia, come ad esempio una abitazione locata o a disposizione.

No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.

SI’, se in tutta Italia non si possiede alcun altro immobile (sia esso ad uso abitativo o meno) oltre a quello concesso in comodato, è possibile applicare la riduzione della base imponibile del 50% e l’aliquota dello 0,96 per cento. Anche in questo caso si è tenuti a registrare il contratto di comodato e a presentare la dichiarazione di variazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di decorrenza del contratto, e non si deve invece presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dall’Ufficio IMU ai fini della sola agevolazione di aliquota allo 0,96 per cento. Il fatto di essere nelle condizioni per applicare entrambe le agevolazioni andrà indicato nelle annotazioni della Dichiarazione IMU.

SI’, è il caso in cui il comodante non possiede altri immobili (siano essi ad uso abitativo o meno) sul territorio nazionale oltre a quello concesso in comodato e risiede però fuori Genova.

La residenza in altro Comune rispetto a quello dove è situato l’immobile concesso in comodato impedisce l’applicabilità della riduzione del 50%.

In tal caso non deve essere registrato il contratto e deve essere presentata entro la scadenza del versamento del saldo l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dall’Ufficio IMU ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,96 per cento.

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Ultimo aggiornamento

11 Giugno 2024