Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2025
Ai professionisti iscritti all’Albo Professionale per i profili di competenza nei casi previsti dall’art. 5 co.2.
L'articolo 5, comma 1, stabilisce che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), sia necessario redigere un progetto.
Nei casi indicati dall'articolo 5, comma 2, il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato, iscritto all'albo professionale e con le competenze tecniche richieste. L'articolo 5, comma 6, prevede che il progetto di cui al comma 2 debba essere depositato entro i termini stabiliti dall'articolo 11.
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi a edifici già muniti di certificato di agibilità , l'impresa installatrice deve presentare il progetto entro 30 giorni dalla fine dei lavori, insieme alla dichiarazione di conformità .
Nel caso di interventi edilizi che richiedono un permesso di costruire, una Denuncia di Inizio Attività (DIA) o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolare del titolo edilizio deve depositare il progetto come parte integrante della documentazione necessaria per ottenere il titolo edilizio.
Si ricorda infine che, secondo l'articolo 9, comma 1, il certificato di agibilità può essere rilasciato solo dopo che le autorità competenti abbiano ricevuto la dichiarazione di conformità .
Il dichiarante dovrà inviare la documentazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it seguendo le istruzioni presenti nel Documento "Guida alla consegna delle Dichiarazioni di conformità o di rispondenza" sotto riportato (consultabile in fondo alla pagina nella sezione "Documenti").
Si informa che è ancora possibile consegnare la documentazione in formato cartaceo, recandosi presso gli uffici dell'Archivio Protocollo Generale, attualmente situati in via di Francia 1 (Matitone).
Produrre progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati sia testuali sia grafici, con firma e timbro del professionista abilitato secondo la vigente normativa.
Delega al deposito nel caso in cui non sia il firmatario del progetto ad operare il deposito dello stesso.
Se la consegna avviene tramite PEC, il sistema confermerà automaticamente l'avvenuta ricezione del materiale inviato. Dopo che l’ufficio preposto avrà verificato il contenuto della dichiarazione, si riceverà una conferma di deposito sempre via PEC, comprensiva del numero di protocollo.
Qualora non fosse possibile la comunicazione via PEC, viene accettata anche la consegna in modalità cartacea e si otterrà il timbro dell'Ente sulla propria copia che ne attesta il deposito; il numero di protocollo verrà fornito successivamente se richiesto.
In risposta alla pec inviata, in automatico dopo che l'ufficio avrà effettuato i controlli del caso.
Il servizio è gratuito.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Richiedi assistenza28 Gennaio 2025