Ultimo aggiornamento
31 Ottobre 2024
Tutti i cittadini che intendono detenere uno o più animali tutelati dalla C.I.T.E.S. nel Comune di Genova.
Sono esclusi gli animali invertebrati, pesci e anfibi.
Ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 25/1990: "La domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività ".
Per l'avvio di procedimento si possono seguire due metodi:
Primo metodo:
La scansione del modulo (scaricabile nel link in calce alla pagina) dovrà essere trasmessa all' indirizzo ufficioanimali@comune.genova.it debitamente compilato e completo di tutti gli allegati in esso citati.
Una volta acquisita suddetta documentazione il procedimento di autorizzazione prevede:
La domanda originale dovrà essere consegnata all'atto del ritiro dell'Autorizzazione, che avverrà esclusivamente su appuntamento.
Secondo metodo (Servizio online):
Prevede la compilazione del modulo di richiesta tramite il Servizio Online nel sito del Comune di Genova. Il servizio è accessibile dopo autenticazione del richiedente.
Dopo aver correttamente completato la procedura così come indicata nel sito, le informazioni verranno inviate all'Ufficio Animali e l'iter prevederà gli stessi passaggi del metodo precedente.
Metodo 1:
Modulo di istanza compilato e completo di tutti gli allegati:
Metodo 2:
Autorizzazione sanitaria alla detenzione dell'esemplare all'indirizzo specificato (in formato cartaceo) ritirabile tramite appuntamento.
Da inviare entro 20 giorni dalla nascita o inizio detenzione dell'animale.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza è necessario effettuare il versamento di euro € 38,72 (comprensivo di tariffa/diritti di segreteria/marca da bollo di € 16,00 su istanza) tramite servizio PagoPA sul sito del Comune di Genova.
Selezionare quindi:
Compilare i restanti campi e indicare nelle "note" l'indirizzo di dove si intende tenere l'animale (Via e civico).
Al momento dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione è necessario il pagamento della marca da bollo per il provvedimento (€ 16,00), sempre tramite servizio PagoPA.
Selezionare quindi:
Compilare i restanti campi e indicare nelle "note" l'indirizzo di dove si intende tenere l'animale (Via e civico).
Si precisa inoltre che ad ASL3, ente preposto ad effettuare il sopralluogo all'indirizzo di detenzione e a rilasciare il parere al Comune di Genova, è dovuto il pagamento di un ticket di competenza della stessa azienda sanitaria.
Puoi accedere a Autorizzazione alla detenzione di animali CITES tramite il servizio online.
Servizio onlineIn caso di nascita di esemplare in stato di cattività , è necessario procedere tempestivamente alla denuncia di nascita presso il Nucleo CI.T.E.S. dei Carabinieri Forestali e quindi presentare l’istanza di autorizzazione alla detenzione presso l’Ufficio Animali entro venti giorni dalla nascita.
In caso di decesso dell'animale detenuto, la denuncia dovrà essere effettuata all’Ufficio Animali, inviando copia del certificato di decesso redatto da un medico veterinario o una dichiarazione di decesso scritta dal proprietario, in carta libera (datata, firmata e corredata documento d'identità ) o copia della comunicazione di decesso effettuata dal proprietario al Nucleo CI.T.E.S. dei Carabinieri Forestali.
In caso di cessione dell’animale detenuto, deve essere inviata all’Ufficio Animali la documentazione di cessione (allegando documento d'identità del cedente e del ricevente).
In caso di furto o smarrimento dell’animale detenuto, deve essere trasmessa all’Ufficio Animali copia della denuncia effettuata dal proprietario al Nucleo C.I.T.E.S. dei Carabinieri Forestali.
In caso di cambio di indirizzo di detenzione dell’animale, è necessario presentare tempestivamente un'istanza di autorizzazione alla detenzione al nuovo indirizzo.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
C.I.T.E.S. è la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, dall'inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell'habitat).
La Legge della Regione Liguria n. 25/90 disciplina le Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici e prevede agli Articoli 3 e 5 che: "I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione, conforme all'allegato A della presente legge, al Comune in cui intendono
detenerli" e l'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio.
La Legge Regionale all'articolo 1 indica che: "non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi".
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza31 Ottobre 2024