Ultimo aggiornamento
08 Giugno 2024
A tutti i cittadini
La consultazione dei dati è disponibile attraverso il Servizio online.
Il servizio è ad accesso libero.
Il servizio permette di visualizzare:
Il servizio permette altresì di scaricare ove disponibili:
L'esito della ricerca viene fornito in tempo reale
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Consultazione dati agibilità e abitabilità tramite il servizio online.
Servizio onlineNel caso in cui l'utente, effettuata la consultazione dei dati, non reperisca i dati relativi all'abitabilità/usabilità/agibilità dell'immobile pur essendo a conoscenza di elementi che indichino la possibilità dell'esistenza di documentazione, può richiedere all'Ufficio Agibilità una ricerca più approfondita utilizzando anche l'archivio cartaceo esistente.
Tale richiesta deve essere inoltrata via e-mail alla casella di posta elettronica: ufficioagibilita@comune.genova.it.
La richiesta deve essere formulata utilizzando il modulo predisposto e scaricabile cui va allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di ricerca con l'importo e le modalità illustrate nel modulo stesso nonché copia del documento di identità.
L'Ufficio Agibilità fornirà riscontro via e-mail entro il termine massimo di giorni 15 dalla richiesta.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Si precisa che nel Comune di Genova, a partire dal 1961, oltre al decreto di abitabilità è stato previsto anche il “Decreto di Usabilità” per quegli immobili o porzioni degli stessi non destinati a uso residenziale.
A partire dal 30/06/2003, con l’entrata in vigore del Testo Unico Edilizia - D.P.R. 380/01 entrambi i suddetti atti amministrativi vengono assorbiti dall’attuale certificato di agibilità.
In Liguria, a far data dal 03/07/2008, con l’entrata in vigore della L.R. 16/2008 “Disciplina dell’Attività Edilizia”, le modalità di richiesta e rilascio del Certificato di agibilità, sono state normate dall’art. 37 della medesima legge.
Al riguardo si pone in evidenza che ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 16/2008, per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria e non rientranti nella casistica del secondo comma dello stesso articolo, teneva luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale prescritto dall’art. 26 della medesima Legge.
Tale disposizione regionale è stata abrogata dalla L.R. 3/2013.
Con il D.Lgs. 222/2016 sono state introdotte diverse modifiche al D.P.R. 380/2001. Per quanto riguarda l’agibilità, “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.”
Riferimenti normativi:
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza08 Giugno 2024