Ultimo aggiornamento
20 Giugno 2024
Privati e Imprese.
In generale, i contributi di costruzione sono dovuti in relazione a interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia e sono calcolati in base alla superficie agibile dell'intervento e alla destinazione d'uso dell'immobile ai sensi della L.R. 25/1995 e del D.P.R. 380/2011; comprendono una quota relativa al costo di costruzione e una relativa agli oneri di urbanizzazione. Possono essere calcolati dall'utente che presenta l'autodeterminazione degli oneri, ovvero possono essere determinati dall'ufficio comunale incaricato dell'istruttoria della pratica edilizia. Gli stessi possono essere corrisposti all'atto della presentazione della pratica edilizia, nel caso di pratiche edilizie autocertificate (SCIA e CILA), oppure al momento del rilascio del permesso di costruire.
Per quanto concerne le modalità di calcolo del contributo di costruzione dovuto e le modalità di pagamento si vedano le specifiche istruzioni contenute nella sezione Documenti.
Per una corretta autodeterminazione occorre essere in possesso dei dati della superficie dell'intervento edilizio e della destinazione d'uso dell'immobile in relazione all'intervento edilizio.
Qualora il contributo di costruzione sia determinato direttamente dall'utente, i calcoli vanno riportati sull'apposito modello di autodeterminazione del contributo di costruzione disponibile nella sezione Documenti.
I dati per effettuare in autonomia il calcolo ed il pagamento dei contributi di costruzione relativi ad un intervento edilizio da realizzare, in corso di realizzazione o già realizzato.
Consultazione online delle istruzioni relative al calcolo e al pagamento del contributo di costruzione
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Oltre al pagamento in unica soluzione del contributo di costruzione è ammessa la rateizzazione.
É consentito il pagamento rateizzato a richiesta dell’interessato; in particolare:
a) per la quota relativa alle opere di urbanizzazione in quattro rate da corrispondere:
(I) prima rata, all’atto del rilascio del permesso di costruire o prima dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
(II) seconda rata, alla scadenza del sesto mese dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
(III) terza rata, alla scadenza del dodicesimo mese, dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
(IV) quarta rata, alla scadenza del diciottesimo mese, dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla data dell’inizio dei lavori per gli interventi oggetto di altre procedure edilizie;
b) per la quota relativa al costo di costruzione in due rate:
(I) prima rata alla scadenza del primo anno dalla data di inizio dei lavori;
(II) seconda rata alla scadenza del secondo anno dalla data di inizio dei lavori.
Qualora i lavori risultassero ultimati prima dei suddetti termini, l’importo residuo dovrà essere versato entro e non oltre gg. 60 dalla data di effettiva ultimazione dei lavori stessi.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Richiedi assistenza20 Giugno 2024