Ultimo aggiornamento
29 Ottobre 2024
Detentori di animali di grossa taglia da reddito che sono impossibilitati a raggiungere la carcassa dell'animale con mezzi idonei al trasporto per la termodistruzione.
In caso di decesso di animali di grandi dimensioni, nel solo caso in cui questo sia deceduto in un luogo che non può essere raggiunto da mezzi idonei al trasporto della carcassa per motivi legati all'accessibilità del luogo stesso, è possibile andare in deroga alla termodistruzione della carcassa se vengono rispettate determinate condizioni legate al punto e alle modalità del seppellimento.
La scansione del modulo di richiesta di interramento dovrà essere trasmessa all' indirizzo ufficioanimali@comune.genova.it debitamente compilato e completo di tutti gli allegati in esso citati.
Una volta acquisita suddetta documentazione il procedimento di autorizzazione prevede:
La domanda originale dovrà essere consegnata all'atto del ritiro dell'Autorizzazione, che avverrà esclusivamente su appuntamento.
Modulo di istanza compilato e completo di tutti gli allegati:
Autorizzazione sanitaria al sotterramento della carcassa animale nel punto indicato (in formato cartaceo).
Contestualmente alla presentazione dell'istanza è necessario effettuare il versamento di euro € 16,00 (marca da bollo) tramite servizio PagoPA sul sito del Comune di Genova.
Selezionare quindi:
compilare i restanti campi e indicare nelle "note" il servizio richiesto specificando il luogo di seppellimento della carcassa.
Al momento dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione è necessario il pagamento della marca da bollo per il provvedimento (€ 16,00), sempre tramite servizio PagoPA, utilizzando lo stesso procedimento sopra riportato.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Regolamento UE 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Allegato VI - Norme particolari applicabili all'alimentazione, alla raccolta e allo smaltimento
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Capo III - Norme applicabili alla raccolta e allo smaltimento
Sezione 1 - Norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale
"Se l'autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in loco conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento può essere effettuato:
a) mediante combustione o sotterramento nel luogo di origine dei sottoprodotti di origine animale;
b) in una discarica autorizzata; oppure
c) mediante combustione o sotterramento in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, purché il luogo sia situato ad una distanza sufficiente per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi."
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza29 Ottobre 2024