Ultimo aggiornamento
03 Febbraio 2025
Tecnici abilitati ai sensi dell' art. 7 comma 6 del Decreto Ministeriale 37/2008 (D.M. 37/08).
Nel caso in cui, la Dichiarazione di conformità , non sia stata prodotta o non sia più reperibile, per impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 37/2008 è sostituita da una Dichiarazione di Rispondenza resa dal professionista di cui all’art. 7 comma 6.
Il dichiarante dovrà inviare la documentazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it seguendo le istruzioni presenti nel Documento "Guida alla consegna delle Dichiarazioni di conformità o di rispondenza" sotto riportato (consultabile in fondo alla pagina nella sezione Documenti).
Si informa che è ancora possibile consegnare la documentazione in formato cartaceo, recandosi presso gli uffici dell'Archivio Protocollo Generale, attualmente situati in via di Francia 1 (Matitone).
Il D.M. 37/2008 non prevede un modello specifico per questa tipologia di documento. Tuttavia, tale relazione, firmata e timbrata da un tecnico qualificato, deve dichiarare la rispondenza dell’impianto alle normative vigenti al momento dell’esecuzione delle opere impiantistiche, insieme all’indicazione del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti per gli impianti esistenti.
Come per la Dichiarazione di Conformità relativa ai nuovi impianti (prevista dall’art. 7 del D.M. 37/2008), anche per la Dichiarazione di Rispondenza degli impianti esistenti è compito del tecnico fornire tutti i dettagli tecnici necessari per giustificare la dichiarazione di Rispondenza. Tale dichiarazione deve presentare opportuni allegati di crescente completezza a seconda del livello di complessità dell’opera impiantistica.
Delega al deposito nel caso in cui non sia il firmatario della DiRi ad operare il deposito della stessa.
Se la consegna avviene via PEC si otterrà dal sistema l'avvenuta ricezione da parte dell'Ente di quanto depositato, dopodichè si riceverà sempre via PEC la conferma di deposito con il relativo numero di protocollo previa verifica da parte dell'ufficio di quanto depositato.
Se la consegna avviene tramite PEC, il sistema confermerà automaticamente l'avvenuta ricezione del materiale inviato. Dopo che l’ufficio preposto avrà verificato il contenuto della dichiarazione, si riceverà una conferma di deposito sempre via PEC, comprensiva del numero di protocollo.
Qualora non fosse possibile la comunicazione via PEC, viene accettata anche la consegna in modalità cartacea e si otterrà il timbro dell'Ente sulla propria copia che ne attesta il deposito; il numero di protocollo verrà fornito successivamente se richiesto.
In risposta alla pec inviata, in automatico dopo che l'ufficio avrà effettuato i controlli del caso.
Il servizio è gratuito.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Richiedi assistenza03 Febbraio 2025