Ultimo aggiornamento
06 Agosto 2024
Cittadino straniero che ha presentato istanza in Prefettura al quale è stata concessa la Cittadinanza Italiana.
La concessione della cittadinanza può essere richiesta da un cittadino straniero che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge rivolgendosi alla Prefettura a cui va presentata l’istanza predisposta dal Ministero dell’Interno.
I casi più ricorrenti di acquisto della cittadinanza italiana sono i seguenti :
Quando la pratica di cittadinanza ha avuto esito positivo, la Prefettura provvede alla notifica del decreto all'interessato.
Ricevuta la notifica del decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura, l'iter si conclude con il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano da effettuarsi presso il Comune di residenza.
Il giuramento deve avvenire entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Si rammenta che, se l’interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto. Ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità .
Questo servizio è ad accesso diretto senza prenotazione agli uffici sotto indicati (dal lunedì al giovedì 8:30-12:30).
Il cittadino deve presentarsi presso l'Ufficio Cittadinanza munito di:
La cittadinanza italiana che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento.
Imposta di bollo di 16,00 €, che dovrà essere consegnata all'Ufficio Cittadinanza il giorno del giuramento.
Accesso diretto senza prenotazione ai seguenti uffici
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 - Normattiva
In caso di figli minori conviventi: il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l’automatico acquisto della cittadinanza italiana anche ai figli minori alla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e con esso conviventi. (Legge 91/1992, art. 14).
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