Ultimo aggiornamento
14 Giugno 2024
A entrambi i genitori di minori sia in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, sia successivamente alla conclusione dello stesso.
Il registro amministrativo comunale della Bigenitorialità è uno strumento nato per garantire il diritto soggettivo del minore di vedere egualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, sia successivamente alla conclusione dello stesso, nelle decisioni relative alla sua salute, educazione e istruzione.
Con l’istituzione del Registro della Bigenitorialità entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, potendo renderli partecipi delle comunicazioni che riguardano il minore.
L'accesso al servizio per iscrizione e cancellazione dal Registro avviene mediante invio alla mail anagrafeweb@comune.genova.it del modulo compilato e firmato da uno o da entrambi i genitori, con marca da bollo da Euro 16,00 (nell'apposita allocazione posta sul modulo), in formato PDF
Può essere iscritto nel registro ESCLUSIVAMENTE il minore, residente nel Comune di Genova, su richiesta di almeno uno dei due genitori e che questi sia titolare della responsabilità genitoriale. Per godimento della responsabilità genitoriale si intende che il genitore non sia stato dichiarato sospeso o decaduto dalla stessa con provvedimento giudiziario e che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei confronti del minore per il quale si richiede l’iscrizione o dell’altro genitore. La domanda di iscrizione del minore nel registro deve essere presentata on line da uno solo oppure da entrambi i genitori anche disgiuntamente.
L’istanza è presentata in autocertificazione e l’ufficio procederà al controllo sui requisiti della condizione di genitore del minore e sulla sussistenza della potestà genitoriale.
Se il minore è straniero occorre che il genitore richiedente produca l’atto di nascita dal quale si evinca la condizione di genitore.
Se la domanda di iscrizione è presentata da uno solo dei genitori, l’ufficio comunicherà all’altro genitore l’avvenuta richiesta di iscrizione invitandolo a produrre eventuali motivi ostativi all’iscrizione stessa, entro il termine di giorni 40.
Se presenterà nei termini idonea documentazione utile a rigettare la richiesta presentata dall’altro genitore, l’istanza di iscrizione verrà negata, in caso contrario sarà formalmente accolta.
Poiché l’iscrizione del minore nel registro ha il fine di favorire l’interazione tra i soggetti che debbano rapportarsi con il minore e i genitori, sono annotate nel registro le residenze di entrambi i genitori, presso le quali il minore sarà domiciliato, ma lo stesso manterrà, naturalmente, la residenza anagrafica.
Ogni eventuale modifica della residenza di uno o di entrambi i genitori, va comunicata tempestivamente, mediante l'apposito modulo, con le stesse modalità di presentazione dell'iscrizione o cancellazione dal Registro.
La cancellazione dal registro può avvenire:
Si sottolinea che è dovere di ciascuno dei genitori comunicare tempestivamente al Comune e alle istituzioni interessate i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.
L'iscrizione o la cancellazione al Registro della Bigenitorialità.
Questo servizio è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 € applicata nell'apposita allocazione posta sul modulo.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare
Ai sensi dell’art.6 del REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ:
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
L’iscrizione del registro della Bigenitorialità rappresenta quindi un atto di garanzia e tutela del diritto del minore a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, mitigando la possibilità di mancate comunicazioni da parte di un genitore nei confronti dell'altro. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli indipendentemente dai rapporti intercorrenti fra i genitori.
Il registro ha rilevanza esclusivamente amministrativa, non contrasta con la normativa vigente in materia di Anagrafe e di Stato Civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di diritto civile e comunque riservata allo Stato, né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza14 Giugno 2024