Ultimo aggiornamento
06 Agosto 2024
Il servizio è disponibile per tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel territorio italiano, che ne abbiano motivato interesse, purché in possesso dei dati relativi all'intestatario del certificato.
Per i residenti in Genova ed in possesso di credenziali SPID o CIE o CNS, l'accesso al servizio è online mediante il Fascicolo del Cittadino, per sé stessi o per i famigliari conviventi.
Per i non residenti in Genova ed in possesso di credenziali SPID o CIE o CNS, si possono richiedere certificati anagrafici dei residenti in Genova, mediante il Portale del Comune di Genova.
Il certificato è richiedibile anche presso le edicole che aderiscono al progetto "Edicole 4.0" e i punti ACI convenzionati, presenti in Genova, oppure direttamente ai Municipi, nelle loro modalità di ricevimento al pubblico.
Se il certificato non è emettibile digitalmente oppure non si è in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS, ci si dovrà rivolgere all’indirizzo anagrafecomge@postecert.it per ulteriori indicazioni.
Per poter identificare esattamente la persona da certificare, occorrono i dati anagrafici (cognome, nome e data nascita) e documento di identità valido del richiedente.
Il documento richiesto dal richiedente.
Evasione immediata.
Evasione entro 20 giorni.
Diritti di segreteria: varia a seconda del certificato richiesto, secondo le tariffe vigenti.
Rimborso spese: varia a seconda del certificato richiesto, secondo le tariffe vigenti.
Imposta di bollo di Stato di Euro 16,00, assolta in modo virtuale o mediante contrassegno da applicare al documento, se non espressamente esentata dalle Leggi speciali in materia.
Modalità di pagamento allo sportello:
Modalità di pagamento tramite portali:
Puoi accedere a Certificati attuali tramite il servizio online.
Fascicolo del CittadinoAccesso diretto senza prenotazione ai seguenti uffici
Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio se disposizioni normative non prevedono una validità superiore.
Professionisti ed Enti terzi possono richiedere l'emissione di certificati da questa pagina
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Il cittadino deve avvalersi dell’autocertificazione e, secondo i casi, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati gestori di pubblico servizio (artt 38, 46 e 47 DPR 445/2000).
Per tale motivo, in tutti i certificati è posta la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai soggetti privati gestori di pubblici servizi”.
I certificati anagrafici e di stato civile possono essere richiesti per essere prodotti a soggetti privati (es. banche, imprese, assicurazioni, ecc.), come definito dalla della Legge di Stabilità (Legge n.183/2011) e dalla Direttiva n. 14/2011 - certificati e dichiarazioni sostitutive - che prevedono il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi anche del D.P.R. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di Bollo), salvo eventuali specifiche esenzioni previste dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 e dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 - Normattiva
Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.
Richiedi assistenza06 Agosto 2024