Ultimo aggiornamento
17 Giugno 2024
Al contribuente che ritenga l’istanza di rimborso non sia stata accolta sulla base di motivazioni errate o di dati incompleti o qualora ritenga che l’importo del rimborso liquidato sia inferiore a quello spettante.
L’interessato può presentare l’istanza di revisione con le seguenti modalità :
L’istanza va presentata in carta libera.
Per presentare l'istanza di revisione servirà presentarla tramite il servizio online, inviarla tramite PEC oppure consegnarla a mano presso l’Archivio Protocollo Generale.
Inoltre l’istanza servirà presentarla in carta libera.
Viene garantito il riesame da parte del Comune del provvedimento di diniego o di liquidazione del rimborso.
Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza
Il servizio è gratuito.
Puoi accedere a Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU tramite il servizio online.
Servizio onlinePer conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto.
In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Entrate Tributarie e Canoni – presso il Protocollo Generale – Via di Francia 1 , 9° piano – 16149 Genova.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Normativa
D.Lgs. n. 23/2011
D.Lgs. n. 147/2013
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
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Richiedi assistenza17 Giugno 2024