Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU

  • Servizio attivo
Il servizio offre il riesame da parte dell'Ufficio del proprio operato relativamente ad un provvedimento di diniego o di liquidazione parziale del rimborso

A chi è rivolto

Al contribuente che ritenga che l’istanza di rimborso non sia stata accolta sulla base di motivazioni errate o di dati incompleti o qualora ritenga che l’importo del rimborso liquidato sia inferiore a quello spettante.

Come fare

L’interessato può presentare l’istanza di revisione con le seguenti modalità:

  • servizio online
  • tramite mail certificata (PEC) a comunegenova@postemailcertificata.it
  • a mano o per raccomandata presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Se non si utilizza il servizio online, l’istanza va presentata in carta libera. 

Cosa serve

Per presentare l'istanza di revisione utilizzando il servizio online occorre essere in possesso di SPID, per inviarla tramite PEC occorre possedere una casella di posta elettronica certificata.

 

Cosa si ottiene

Viene garantito il riesame da parte del Comune del provvedimento di diniego o di liquidazione del rimborso.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.
60 giorni

Tempo di risposta

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a Istanza di revisione in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso o di liquidazione del rimborso IMU tramite il servizio online.

Servizio online

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Punti di contatto

Contatto Principale

800184913 (da Lunedì a Venerdì, dalle 9:00 alle 18:00)
0105575584 (da Lunedì a Venerdì, dalle 8:30 alle 12.30; Mercoledì anche dalle 14:00 alle 16:00)

Ufficio responsabile

Uffici

Ufficio IMU/TASI

L'ufficio si occupa di rimborsi IMU e TASI e di tutti i relativi processi e di IMU ordinaria
Vai alla pagina

Documenti

Documenti (tecnici) di supporto

Risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022

Scheda di monitoraggio e risultati qualità dei servizi CdS Ufficio IMU 2022.
Vai alla pagina Scarica

Domande frequenti

Potresti trovare risposte alle domande frequenti nei tag assegnati a questo servizio:

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:

  • Ravvedimento operoso, con il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dovuto oltre a  sanzioni ed interessi;
     
  • Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
     
  • Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16”.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.


La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.

Normativa
D.Lgs. n. 23/2011
D.Lgs. n. 147/2013
Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Richiesta di assistenza

Accedi al form per richiedere assistenza al servizio.

Richiedi assistenza
Ultimo aggiornamento

13 Settembre 2024