Ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso" è prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La  norma di legge dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
La disciplina del ravvedimento operoso è stata significativamente modificata dal decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87 (c.d. Decreto Sanzioni) che ha attuato la "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023". Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (per espressa previsione dell’articolo 5) la sanzione per omesso o parziale versamento  si riduce e passa dal 30 al 25 per cento. Si riducono di conseguenza le sanzioni per tardivo versamento.

Si riepilogano le  sanzioni da applicare per il ravvedimento operoso  in base al periodo di  commissione della violazione:

Sanzioni applicabili per violazioni commesse entro il 31 agosto 2024:

  • Entro 14 giorni - Sanzione: 0,1% per ogni giorno di ritardo
  • Entro 30 giorni - Sanzione: 1/10 di 15% = 1,5%
  • Entro 90 giorni - Sanzione: 1/9 di 15% = 1,67%
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU riferita all'anno di commissione della violazione- Sanzione: 1/8 di 30% = 3,75%
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno successivo a quello di  commissione della violazione: 1/7 di 30% = 4,29%
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello di  commissione della violazione - Sanzione: 1/6 di 30% = 5%

Sanzioni applicabili per violazioni commesse dal 1° settembre 2024: 

  • Entro 14 giorni - Sanzione: 0,0833% per ogni giorno di ritardo
  • Entro 30 giorni - Sanzione: 1/10 di 12,5% = 1,25%
  • Entro 90 giorni - Sanzione: 1/9 di 12,5% = 1,3889%
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di commissione della violazione: Sanzione: 1/8 di 25% = 3,125%
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno  di  commissione della violazione: Sanzione: 1/7 di 25% =3,5714%

Quindi per ravvedere l’omesso o parziale versamento dell’acconto IMU 2024,  e rate di acconto e saldo di annualità precedenti, si applicano le Sanzioni applicabili per violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, mentre per ravvedere l’omesso o parziale versamento del saldo IMU 2024  si applicano  le Sanzioni applicabili per violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Gli interessi da applicare sono gli interessi legali (0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023; 2,5% annuo dal 01/01/2024; 2% annuo dal 01/01/2025) con maturazione giorno per giorno.

Come fare:

VERSAMENTO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO =
IMPOSTA DOVUTA +
(IMPOSTA DOVUTA X % SANZIONE RIDOTTA) +
(IMPOSTA DOVUTA X TASSO D’INTERESSE LEGALE X GIORNI DI RITARDO / 365)

Si evidenzia che la somma che si va a versare con l’F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Deve essere infine barrata l’apposita casellina “Ravv.”

In caso di Dichiarazione IMU presentata tardivamente, è possibile effettuare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta rispetto a quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se la presentazione viene effettuata: 
Tempistica:

  • Entro 90 giorni - Sanzione: 1/10 di Euro 50,00 = Euro 5,00

    Oltre i 90 giorni, a condizione che la violazione non sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche:

  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ;
  • a 1/6 del minimo, se  la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione e copia della ricevuta del pagamento va allegata alla dichiarazione stessa.
Il codice tributo da utilizzare in questo caso sull’F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento è 3924.