IMU 2024
Pagamento acconto IMU 2024
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2024 deve essere effettuato entro il 17 giugno 2024 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
Entro il 17 giugno 2024 è possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2024.
Pagamento saldo IMU 2024
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2024 sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote
Aliquote
Per l’anno 2024 sono prorogate le aliquote stabilite con delibera di approvazione delle aliquote n. 6 del 31/01/2023:
- aliquota 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
- aliquota 0,29% per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell’anno di riferimento dell’imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all’Ufficio IMU del Comune, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.
- aliquota 0,58% per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
- aliquota 0,71% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
- aliquota 0,78% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% ai sensi dell’art.1, comma 760 della L. 160/2019 ) per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all’accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
- aliquota 0,76% Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell’avvio degli interventi di riqualificazione, è determinata ai sensi dell’art. 1 comma 746 Legge 27 dicembre 2019 n. 160.L’aliquota si applica a far data dall’inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell’art. 1 comma 745 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d’imposta.
- aliquota 0,84% Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d’area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell’agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico -Ufficio Promozione di impresa. L’aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
- aliquota 0,84% Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell’anno 2024 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti:
- lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso;
- lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell’edificio, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell’edificio, interventi di bonifica dall’amianto, interventi atti all’eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture;
- avori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.
- aliquota 0,84% per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell’art.25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012. L’aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purchéla società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L’aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della Start–up innovativa nell’apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 0,84% per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all’art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L’aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall’iscrizione nell’apposito registro, agli immobili posseduti dalla “PMI innovativa”, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 0,84% per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell’anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l’aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 0,96% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.
- aliquota 0,96% per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 0,96% per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute o locate a soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività d'impresa. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 1,01% per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d’imposta.
- aliquota 1,06% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25%in base all’art. 1,comma 760 della L. 160/2019) per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98).
- aliquota 1,06% (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.
Detrazione per abitazione principale
In base all’art.1, comma 749 della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica anche:
- alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della legge 160/2019;
alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stessefinalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Detrazione D.L. 20 febbraio 2017, n. 14
- Ai sensi dall’art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m. si stabilisce, per gli immobili di categoria C1 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad importo massimo di euro 100, degli oneri, assunti dal soggetto passivo a proprio carico, di investimento, didi manutenzione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1dall’art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14. La detrazione può essere applicata nell’anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’ammontare degli oneri assunti ed il patto in cui gli stessi rientrano. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
Abitazione principale e assimilazioni
Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:
- alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Ai sensi del Regolamento Comunale è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Terreni
I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Sono esenti da IMU
-i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
-a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU.
La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Nell'anno 2024 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura del 50%. L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, inserendo l'indicazione nelle annotazioni e allegando copia della documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
I residenti all'estero che hanno difficoltà ad effettuare il versamento tramite modello F24 possono contattare l'Ufficio IMU