Immobili locati a canone concordato

Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).

Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).

Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).

Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la riduzione del 25%, ma sempre l’aliquota ordinaria.

In caso di contratti agevolati (art. 2, comma 3, legge 431/98) si applica l'aliquota dello 0,78 per cento se il conduttore è residente nell'abitazione.

In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma  si applica l’aliquota ordinaria.

Per i contratti di locazione a canone concordato stipulati dal 01.01.2018 occorre fare riferimento a quanto stabilito nell’Accordo per il territorio del Comune di Genova firmato dalle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori e depositato in Comune il 28.12.2017, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017.

In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l'assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.

Dall'anno 2023 non occorre più presentare copia del contratto all'Ufficio IMU.