Disciplina della Tasi

A decorrere dall'anno 2020 la TASI è stata abolita, ai sensi dell'art. 738 della Legge 160 del 27.12.2019

Il versamento della rata di acconto per TASI 2019 era da effettuarsi entro il 17 giugno 2019, in misura pari al 50 per cento dell’imposta dovuta annualmente.

Il versamento della seconda rata per TASI 2019 era da effettuarsi entro il 16 dicembre 2019, in misura pari al restante 50 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite con Deliberazione di Consiglio n. 03 del 22.01.2019.

I contribuenti che hanno omesso totalmente o parzialmente il versamento dovuto in acconto possono usufruire del ravvedimento operoso, effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali 

Per l’anno d’imposta 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2019, erano previste le seguenti aliquote:

·   Aliquota dello 0,10 per cento

Immobili strumentali all'attività agricola di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

·   Aliquota dello 0,10 per cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

·   Aliquota dello 0 per cento

Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

Codici tributo

Il versamento della TASI 2019 deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.
  • “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.