Addizionale comunale IRPEF
Regolamento per la variazione dell'aliquota
Il “Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
Il suddetto regolamento è stato modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 luglio 2022 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 3 novembre 2022.
Aliquote
Le aliquote relative all’addizionale comunale all’IRPEF applicate dal Comune di Genova per l’anno 2022, così come stabilito dal Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 e successive variazioni (Consiglio Comunale n. 52 del 26 luglio 2022 e Consiglio Comunale n. 63 del 3 novembre 2022), sono le seguenti:
- Scaglione 0 - 15.000 euro: aliquota 1%
- Scaglione 15.001 - 28.000 euro: aliquota 1%
- Scaglione 28.001 - 50.000 euro: aliquota 1,1%
- Scaglione oltre i 50.000 euro: aliquota 1,2%
Tali aliquote sono confermate anche per gli anni 2023 e 2024.
Aliquote anni precedenti al 2022
Anno 1999 - Aliquota 0,2
Anni 2000-2001 - Aliquota 0,27
Anni 2002-2007 - Aliquota 0,47
Anni 2008-2011 - Aliquota 0,70
Anni 2012-2021 - Aliquota 0,80
Esenzione
Il Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 e successive variazioni, prevede l’esenzione dal pagamento dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di Euro 14.000,00. I redditi che superano la soglia, sono interamente assoggettati ad imposizione.
Le aliquote e le soglie di esenzione degli altri comuni sono disponibili sul sito internet del Dipartimento delle finanze (www.finanze.it - area tematica “Fiscalità locale”).
Modalità di pagamento
L’imposta è calcolata applicando le aliquote fissate dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Lavoratori non dipendenti e assimilati
L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote fissate dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dello stesso anno.
L’acconto:
- deve essere versato in unica soluzione, entro il termine previsto per il saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
- è dovuto in misura minore qualora il contribuente ritenga di conseguire un reddito imponibile inferiore a quello di commisurazione dell’acconto
- non è dovuto se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto stesso ovvero se ricade nella soglia di esenzione prevista
Il saldo è determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell'anno, qualora superi la soglia di esenzione prevista, le aliquote deliberate e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto.
Il saldo deve essere versato in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
I versamenti dell’acconto e del saldo sono effettuati tramite modello F24, associando il codice catastale del comune di riferimento, per il Comune di Genova D969.
I codici tributo da indicare nel modello F24 sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Lavoratori dipendenti e assimilati
L’acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta ed il relativo importo è trattenuto mensilmente da questi ultimi in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato dal sostituto di imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto mensilmente da questi ultimi in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, comunque non oltre il mese di novembre.
I sostituti di imposta provvedono al versamento di acconto e saldo dell’addizionale dovuta utilizzando il modello F24. Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.
Rimborsi
Le domande di rimborso devono essere presentate agli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate competenti per il territorio.
Riferimenti normativi
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- D. Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360
- L. 27 dicembre 2006, n. 296
- D. L. 31 maggio 2010, n. 78
- D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
- D. L. 13 agosto 2011, n. 138
- D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2013
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 aprile 2007
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024
Ufficio e contatti
Direzione Entrate Tributarie e Canoni
La Direzione si occupa della gestione delle entrate tributarie comunali: IMU, TASI (a stralcio), TARI, Addizionale comunale all'Irpef.