Precisazione su arrotondamenti sulla velocità
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Sia l'art. 142 C.d.S che l'art. 345 Reg. non fanno menzione di arrotondamenti ulteriori nella determinazione della velocità. Pertanto il superamento dei predetti limiti, una volta effettuata la riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 Km/h, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che corrisponde al valore finale della velocità rilevata, compresi i valori decimali (es.: limite massimo di velocità 130 km/h, velocità rilevata di 148 km/h - riduzione del 5%=velocità 140,6 km/h con sanzione di cui all'art. 142, c.8 del C.d.S per aver superato di oltre 10 km/h la velocità consentita)