Sanzioni amministrative nel commercio
Le sanzioni amministrative commerciali vengono erogate per dissuadere da comportamenti illeciti che danneggiano consumatori o tessuto economico cittadino.
Gli agenti accertatori possono appartenere alle Forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e altri) o all'Ufficio comunale preposto ai controlli di polizia amministrativa annonaria.
Le sanzioni per il rilievo igienico-annonario vengono elevate da ispettori d'igiene dell'ASL 3 Genovese, Carabinieri del reparto NAS e Polizia Municipale.
Il verbale elevato, non è esecutivo, ovvero non consente all'Ente di avviare una riscossione coattiva con iscrizione del dovuto in una cartella esattoriale.
Salvo casi particolari l’importo del verbale coincide con l’importo ammesso per il pagamento in misura ridotta , ovvero 1/3 del massimo o se più favorevole il doppio del minimo della sanzione prevista dalla legge violata , e va oblazionato entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del verbale, se non si intende opporsi al verbale stesso.
Entro 30 giorni dalla notifica del verbale, possono essere presentati scritti difensivi all'Autorità amministrativa comunale, con le giustificazioni o le attenuanti relative al fatto contestato, e facoltativamente chiedere di essere sentiti di persona.
Gli scritti difensivi non hanno alcuna formalità di legge, e pertanto sono acquisiti dall'ufficio comunale preposto via posta elettronica comsanzioni@comune.genova.it o via fax 010 5573898 o per posta ordinaria - Direzione Sviluppo del Commercio - Ufficio Sanzioni - via di Francia 1 -12° piano - 16149 Genova.
Gli scritti possono essere inviati dalla persona sanzionatao dall'eventuale soggetto obbligato in solido (se ha ricevuto un'apposita notifica successiva all’accertamento), che di solito è la società, l'impresa o il datore di lavoro.
Agli scritti non viene inviata risposta diretta, ma vengono acquisiti nell'istruttoria di verifica della sanzione e, di regola, su di essi, quando necessarie, viene sentito l'agente accertatore.
Terminata l'istruttoria, il funzionario responsabile di procedimento predispone l'ordinanza con cui viene annullata o convalidata la sanzione con una motivazione correlata alle argomentazioni difensive eventualmente proposte.
L'ordinanza-ingiunzione può stabilire anche una riduzione o una maggiorazione della sanzione, in base ai criteri definiti dall'art. 11 Legge 689/81, e applicati con questi criteri che garantiscono equità e parità di trattamento:
PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE
- Per quanto riguarda la personalità del sanzionato, la reiterazione di violazione specifica nell’ultimo anno comporterà l’aumento del 150% della sanzione, nei casi in cui la violazione reiterata sia stata compiuta dopo la notificazione della contestazione precedente
- Per quanto riguarda la gravità della violazione si considera il danno alla circolazione dei cittadini, che si verifica nell’occupazione del suolo pubblico abusivo con intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, per il quale si applicherà l’aggravamento della sanzione del 50%; il danno alla salute del consumatore, che potenzialmente si realizza violando alcune normative di carattere igienico-sanitario, comporterà l’applicazione dell’aggravamento della sanzione nella misura del 100 %; per il danno all’informazione dei consumatori, che si concretizza nell’omessa esposizione in modo chiaro e ben visibile dei cartelli informativi (prezzi, orari, ingredienti, autorizzazioni, e altro) o per l’esposizione di tali cartelli incompleti o non veritieri, concernente gran parte dell’esercizio commerciale, verrà applicato l’incremento della sanzione del 30%
PERCENTUALI DI ATTENUAZIONE
Sono considerate in modo favorevole e quali criteri per valutare le attenuanti queste fattispecie con diminuzione in percentuale della sanzione, se opposte in sede di memoria difensiva o di audizione richiesta ai sensi dell’art. 18 Legge 689/81:
- la personalità dell’agente, ovvero l’inesperienza professionale valutabile nell’apertura di attività commerciale entro 2 anni precedenti alla contestazione, l’assenza di precedente violazione della stessa norma nei 2 anni precedenti alla contestazione e/o l’atteggiamento collaborativo in sede di esposizione di memorie difensive = si applica la riduzione della sanzione nella misura del 50%
- le disagiate condizioni economiche del sanzionato, se documenta un reddito lordo di impresa inferiore a € 30.000 = si applica la riduzione della sanzione nella misura del 30%
- l’opera dell’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione = si applica la riduzione della sanzione nella misura del 20%.
L'ordinanza-ingiunzione è notificata al sanzionato e all'eventuale soggetto obbligato in solido se individuato nel verbale di contestazione originario.
L'importo della sanzione deve essere versato con le modalità previste nell'ordinanza-ingiunzione o dal sanzionato o dall'obbligato in solido in un'unica soluzione entro 30 giorni.
Si potrà richiedere la rateizzazione della sanzione, su istanza motivata, nella misura da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate di importo non inferiore a € 100,00, con applicazione degli interessi legali.
In caso di concessione del beneficio della rateizzazione, il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio stesso (Art. 26 legge 689/81).
Il sanzionato principale e/o l’obbligato in solido possono impugnare l'ordinanza-ingiunzione davanti al giudice individuato nell'ordinanza stessa, entro 30 giorni dalla notifica senza obbligo di incaricare un legale a propria difesa.
Per prassi, la notifica del ricorso all'ufficio comunale comporta l'automatica sospensione della procedura coattiva di riscossione.
Si impugna l'ordinanza che convalida la sanzione per motivi di fatto, ovvero perché non si è verificato il presupposto della sanzione o sussiste un fatto che è considerato dalla legge come giustificazione assoluta (casi di forza maggiore, di assoluta impossibilità materiale), o motivi di diritto, ovvero per l'errore nell'individuazione della norma sanzionatrice o nella non corretta applicazione.
Avverso la sentenza del giudice che conferma il provvedimento sanzionatorio, è poi possibile agire in appello, ma in questo caso il patrocinio di un avvocato è obbligatorio.
Altri tipi di sanzioni: le leggi in materia di commercio talvolta prevedono che alla sanzione principale di tipo pecuniario si affianchi una sanzione accessoria non pecuniaria, come la chiusura dell'esercizio (temporanea o permanente) oppure la confisca di merce, attrezzatura di vendita e veicolo utilizzato dal commerciante.
In questi casi la sanzione accessoria viene erogata dall'Autorità amministrativa, e non dall'agente accertatore.
Questo può però operare una sottrazione temporanea dei beni mobili usati per la violazione, ovvero provvedere ad un sequestro.
In questo regime la proprietà dei beni rimane al sanzionato, fino a successiva eventuale confisca. Il sanzionato in caso di sequestro può chiedere la restituzione con istanza motivata inviata via mail a comsanzioni@comune.genova.it, o via fax 01 05573898 o per posta ordinaria (Direzione Sviluppo del Commercio - Ufficio Sanzioni - via di Francia 1 -12° piano - 16149 Genova).
Di regola è l'ordinanza-ingiunzione che convalida la sanzione che dispone anche in materia accessoria.
Quindi è poi possibile eventualmente impugnare l'ordinanza che dispone per la sanzione principale e accessoria insieme innanzi al Tribunale di Genova.
Non sono sanzioni accessorie, invece, i provvedimenti di sospensione, chiusura e sequestro che non sono previsti direttamente dalla legge sanzionatrice.
A questi provvedimenti - adottati a fronte di reiterato e grave abuso dell'autorizzazione - non si applica la Legge 689/81 ma la Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che prevede l'avvio di procedimento, la partecipazione degli interessati, il provvedimento motivato e l'eventuale impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.