Gatti e colonie feline

Informazioni su protezione e tutela dei gatti nel Comune di Genova.

L’Ufficio Animali applica la Legge 281/1991 ("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") che stabilisce all'art. 2:

  • comma 8) “i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo”
  • comma 10) “gli Enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono il libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza”.

La Legge della Regione Liguria n. 23/00 ("Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo") stabilisce all’art. 8 (Protezione dei gatti):

  • comma 2 “I Comuni...in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6 -Associazioni e Enti di protezione animale -, provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.”
  • comma 7 “I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 (Interventi di sterilizzazione e altri interventi sanitari)”.

Il Comune di Genova effettua il censimento con monitoraggio aggiornato delle colonie feline presenti sul territorio, registrando, in sinergia con gli operatori zoofili volontari, il numero di felini presenti, le criticità e quanto è necessario per pianificare la riduzione della colonia stessa tramite sterilizzazione degli esemplari. Sono individuate sempre sul territorio comunale aree tutelate come richiamato dall’art. 28 (Aree di protezione) del "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città" (C.C. n.6 del 8/03/2011): “La Civica Amministrazione approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie di animali randagi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della cura e dell’alimentazione degli animali ivi stanziati; tale individuazione verrà evidenziata attraverso una targa del Comune, con la dizione Oasi Felina o altra individuazione specifica”.

Il successivo art. 29 (Protezione dei gatti) definisce le colonie feline e le oasi feline e le caratteristiche che le contraddistinguono e sottolinea: “E’ fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. E’ fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria.”