Zone Silenziose dell’Agglomerato di Genova
Ai sensi dell’art. 4 comma 10-bis Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 è istituito l’obbligo da parte degli enti territoriali competenti di individuare e gestire le zone silenziose all’interno dell’agglomerato.
Le Zone Silenziose sono definite come aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia. Tali zone non risentono, o risentono in misura non significativa, dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici. Esse sono caratterizzate dalla predominanza di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative.
Le Zone Silenziose devono essere comunicate al MASE entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni. Per l’agglomerato di Genova sono state individuate n.10 Zone Silenziose sulla base dei criteri definiti dal Decreto Ministeriale n.16 del 24/03/2022