Descrizione
Si informa che in data domenica 16 marzo 2025 verrà effettuata la Fiera di San Giuseppe 2025 (con accesso degli operatori dalle ore 06,00 e svolgimento dalle ore 08,00 alle ore 20,00).
Si comunica, tra l’altro, che
- il termine di presentazione della domanda per partecipare all’assegnazione dei posteggi liberi (spunta) è domenica 09 marzo 2025 ore 23:59
- l’assegnazione dei posteggi liberi (spunta) per questioni organizzative e di sicurezza avverrà in data giovedì 13 marzo 2025 ore 15:00, in Via di Francia, 1.
Le aree interessate dal posizionamento dei banchi, secondo la planimetria che si riporta, sono:
- Via Bolzaneto (tratto compreso tra la via Giro del Vento e la via Fra G. Pantaleo)
- Via Zamperini
- Via Bettini
- Via Bonghi (dall’intersezione con via Doria fino a Via Zamperini)
- Via O. Doria
- Via Giro del Vento (tratto compreso tra la Via Bolzaneto e Via Geminiano)
- Piazza Livraghi
- Piazza Rissotto
E’ tassativamente vietato abbandonare la manifestazione prima del termine sopra indicato, pena il mancato rilevamento della presenza dell’operatore oltre alle altre sanzioni ove previste.
Salvo non sia pervenuta specifica diversa comunicazione dall’Ufficio Fiere, il numero del posteggio da occupare risulta dall’Avvisatura pagoPA la cui quietanza di pagamento dovrà essere esibita al personale degli uffici comunali il giorno della fiera unitamente, se del caso di subingresso, a copia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Si ricorda che il pagamento delle avvisature deve avvenire obbligatoriamente attraverso il sistema PagoPa, realizzato da AgID, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.
Si comunica ai sensi del comma 5 dell'art. 56 del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni) sono assenze giustificate - ai fini del computo delle presenze previso dall'art. 147 comma 2 della Legge Regionale 1/2007 - il ricovero ospedaliero dell'operatore, di un familiare sino al 2° grado di parentela o gravi e documentati problemi di salute.
Pertanto, pena il non accoglimento della giustificazione dell'assenza in caso di assenza occorre far pervenire un certificato - redatto su carta intestata chiaramente leggibile del medico - reso sotto forma di dichiarazione (essendo consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci) su cui è indicato specificamente lo stato di "grave problema di salute".
(L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000).
Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento del canone di occupazione suolo andrà comunque effettuato anche in caso di assenza da parte del titolare/spuntista.
Si ricorda inoltre che la normativa vigente (Legge Regionale 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) prevede l’obbligo del possesso da parte degli operatori commerciali su area pubblica dei seguenti documenti:
- Autorizzazione commercio aree pubbliche
- Carta di Esercizio;
- Attestazione annuale rilasciata da un Comune della Liguria in corso di validità;
- qualora non sia presente il titolare, i documenti relativi al rapporto tra titolare e la persona presente (se dipendente o collaboratore familiare).
Per i produttori, è previsto soltanto l’obbligo dei documenti di cui al punto 4.
Tali documenti dovranno essere detenuti presso il banco nel formato originale da mostrare su richiesta agli organi preposti.
Si comunica inoltre la necessità del rispetto di quanto previsto dagli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 32 del vigente Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni).
Si riportano gli articoli di riferimento del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni):
Art. 26 - Divieti
1. Nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, nelle fiere promozionali, agli operatori è vietato:
a) ingombrare le aree riservate ai compratori, lo spazio tra i banchi, le aree di servizio o comunque ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ove esistente;
b) attirare, sollecitare, i compratori con offerte, grida, schiamazzi o utilizzare a tal fine strumenti per l’amplificazione o la riproduzione di suoni e voci;
c) introdurre cani e/o altri animali per gli operatori alimentaristi;
d) attentare all’ordine, all’igiene, alla sicurezza, al decoro, alla disciplina ed alla pacifica convivenza delle persone;
e) depositare materiali infiammabili, esplosivi e comunque nocivi o pericolosi;
f) vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del RD 773/1931;
g) esporre/posizionare a terra le merci ad esclusione di calzature, articoli di ferramenta, terraglie, articoli da giardino, fiori e piante, articoli per l’agricoltura, animali da cortile, e tutti gli articoli che nel normale utilizzo sono collocati a terra, purché non siano a diretto contatto col suolo. In particolare agli operatori alimentaristi è vietato fumare durante le operazioni di vendita e di produzione;
h) Installare apparecchi leciti da intrattenimento senza preventiva autorizzazione nei casi di subingresso o di nuova concessione.
Art. 27 – Utilizzo del posteggio
[…]
3. L’operatore non deve occupare con il proprio banco i marciapiedi adibiti a pubblico passaggio, gli accessi ai negozi, ai numeri civici ed ai passi carrabili.
4. Il fronte espositivo delle merci non deve essere interrotto da automezzi o da attrezzature.
5. La vendita deve avvenire in corrispondenza del fronte espositivo che al massimo può essere disposto su due lati adiacenti, nei limiti dell’area specificata nella concessione.
Art. 28 - Transito e collocazione dei veicoli di servizio
1. Durante lo svolgimento del mercato è interdetta la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area delimitata dai posteggi mercatali, con l’eccezione dei veicoli di servizio e di emergenza, e degli autoveicoli di trasporto della merce dei concessionari del posteggio.
2. Ad ogni concessionario è consentita la collocazione del proprio veicolo da trasporto dietro il banco di vendita, quando lo stesso è utile come deposito delle merci, a condizione che sia idoneo all’uso, non rechi danno o disturbo ad altre attività di mercato o a proprietà private, sia rigorosamente contenuto entro i limiti del posteggio tracciato sul suolo.
3. Al concessionario che utilizza un “mezzo attrezzato” per effettuare la vendita è consentito occupare solo lo spazio avuto in concessione.
Art. 29 - Caratteristiche di banchi, tendoni, ombrelloni e simili
1. I banchi su cui sistemare le merci devono avere un’altezza dal suolo non inferiore a cm. 50.
2. I tendoni a copertura dei banchi e gli ombrelloni devono avere altezza di m. 2 dal suolo, misurata a partire dalla loro parte più bassa e sul fronte di vendita. Non devono sporgere oltre 50 cm. dagli spazi assegnati là dove è possibile e devono uniformarsi alle disposizioni della Civica Amministrazione che tendono all’unificazione delle forme dei colori e delle dimensioni.
3. Gli sportelli dei mezzi attrezzati alla vendita se utilizzati per appendervi le merci esposte, sono soggetti alla stessa disciplina dei tendoni e degli ombrelloni.
4. Le caratteristiche dei banchi, tendoni, ombrelloni e simili devono essere tali da non causare impedimento od ostacolo alle persone con disabilità motoria e/o sensoriale.
Art. 30 - Sistemazione attrezzature ed esposizione merci
1. Le attrezzature utilizzate sul posteggio (tende, ombrelloni, tralicci, cartelli, ecc.), nonché le merci poste in vendita, devono essere contenute entro l’area assegnata e non arrecare danno all’attività degli altri operatori o di terzi, creare intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, costituire o poter costituire pericolo ed essere conformi alle specificazioni impartite in materia di attrezzature tecniche.
2. Le merci esposte in posizione verticale o appese ad attrezzature installate sul posteggio, devono essere disposte ad altezza non inferiore a m. 1,80 dal suolo. La misura è effettuata dalla estremità inferiore delle merci stesse.
3. La collocazione di attrezzature e merci non deve, in alcun caso, ostruire la visuale dei banchi vicini.
Art. 32 - Pulizia suolo e sgombero rifiuti
1. I soggetti titolari della concessione o gli assegnatari giornalieri del posteggio devono:
a) mantenere le aree di vendita e le relative pertinenze pulite e sgombere dai rifiuti;
b) effettuare la raccolta e l’eventuale differenziazione dei rifiuti secondo le modalità indicate dal Gestore del Servizio e immettere i materiali in appositi sacchi/contenitori;
c) conferire i rifiuti negli appositi contenitori predisposti dal Gestore del Servizio Rifiuti, entro un’ora dall’orario di chiusura del mercato.
Art. 54 - Norme comuni con i mercati su strada, integrazioni
[…]
2. Le tende e gli ombrelloni devono essere di colore bianco. Il banco, nel suo complesso, deve essere mantenuto decoroso ed ordinato per tutta la durata della manifestazione.
Art. 56 - Presenze effettive
[...]
5. Le assenze giustificate non rilevano ai fini del computo previsto dall’art. 147 della Legge Regionale. Sono assenze giustificate il ricovero ospedaliero dell’operatore, di un famigliare sino al 2° grado di parentela o gravi e documentati problemi di salute.
Legge Regionale 1/2007
Art. 147. (Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche).
[...]
2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127.