IMU 2025
Pagamento acconto IMU 2025
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2025 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2025 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dall'art. 1, comma 762 della legge 160/2019.
Entro il 16 giugno 2025 è possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2025.
Pagamento saldo IMU 2025
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per il secondo semestre va eseguito entro il 16 dicembre 2025 sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote.
Aliquote
Si evidenzia che dall'anno 2025, in attuazione dell’articolo 1, comma 756, della L. 160/2019, i Comuni possono diversificare le aliquote solo selezionando le fattispecie individuate nell'allegato "A" del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze adottato il 6 settembre 2024, che integra il decreto 7 luglio 2023 . Il prospetto delle aliquote è obbligatoriamente elaborato tramite l'applicazione disponibile sul portale del Federalismo fiscale.
Per l’anno 2025 si applicano le aliquote stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2024:
- aliquota 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
- aliquota 0,58% per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
- aliquota 0,71% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
aliquota 0,78% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% ai sensi dell’art.1, comma 760 della L. 160/2019 ) per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all’accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Non bisogna presentare alcuna documentazione all'ufficio IMU, ma si ricorda che, se il contratto non è stipulato con l'assistenza diretta di una delle organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale in vigore, occorre farsi rilasciare da queste ultime l'attestazione di rispondenza.
- aliquota 0,76% per le aree fabbricabili individuate nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015). L’aliquota si applica a far data dall’inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell’art. 1 comma 745 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d’imposta.
- aliquota 0,84% per le unità immobiliari di categoria A/10, C/3 e D/1 utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte nell’apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell’art. 25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012, che svolgano attività rientranti nel codice ATECO 72- RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO. L’aliquota è riconosciuta a imprese che esercitino l'attività da un numero di mesi non superiore a 36 o che concedano in locazione gli immobili alle stesse condizioni. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 0,84% per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese che nell'anno di imposta hanno aumentato l'occupazione di minimo n. 2 unità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 0,96% per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 0,96% per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali, sale per concerti e spettacoli e simili, di categoria catastale D3, possedute, locate o concesse in comodato a soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività d'impresa. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo dell’imposta.
- aliquota 1,01% per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell’esercizio dell’attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal soggetto passivo, che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall’art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l’inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta.
aliquota 1,06% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25%in base all’art. 1,comma 760 della L. 160/2019) per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98).
Non bisogna presentare alcuna documentazione all'ufficio IMU, ma si ricorda che, se il contratto non è stipulato con l'assistenza diretta di una delle organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale in vigore, occorre farsi rilasciare da queste ultime l'attestazione di rispondenza.
- aliquota 1,06% (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.
Detrazione per abitazione principale
In base all’art.1, comma 749 della legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica anche:
- alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all’abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell’articolo 1 comma 741, lettera c) della legge 160/2019;
alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
Abitazione principale e assimilazioni
Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:
- alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Ai sensi del Regolamento Comunale è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Terreni
I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Sono esenti da IMU
-i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
-a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU.
La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Nell'anno 2025 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura del 50%. L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, inserendo l'indicazione nelle annotazioni e allegando copia della documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
I residenti all'estero che hanno difficoltà ad effettuare il versamento tramite modello F24 possono contattare l'Ufficio IMU