Immobili concessi in comodato d'uso gratuito
Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) sono previsti due differenti tipi di agevolazione:
- la riduzione della base imponibile del 50% (agevolazione prevista dalla normativa statale)
l'aliquota agevolata dello 0,96 per cento (agevolazione prevista dalla Delibera comunale)
Le condizioni per poter applicare le agevolazioni sono differenti
E’ prevista la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Genova; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Genova l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.
Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Genova, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa o una quota dell’ex portineria condominiale. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
Per poter usufruire dell'aliquota dello 0,96 per cento per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) occorre che il comodante non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale.
Deve quindi possedere soltanto l'abitazione concessa in comodato ed eventuali pertinenze. Non deve possedere altri immobili, a qualsiasi uso destinati, quindi neppure l'abitazione principale.
Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare al Comune di Genova-Direzione Entrate Tributarie e Canoni- Ufficio IMU/TASI pena l’inammissibilità , una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d’imposta per l’anno 2024
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NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:
- nel campo "11" , la riduzione n. 3
- nel campo "Inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
- nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
- nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
- nel campo "Annotazioni", il tipo di agevolazione applicata (riduzione del 50% della base imponibile oppure riduzione del 50% della base imponibile e aliquota agevolata del 9,6 per mille), i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.
No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.
SI’, se in tutta Italia non si possiede alcun altro immobile (sia esso ad uso abitativo o meno) oltre a quello concesso in comodato, è possibile applicare la riduzione della base imponibile del 50% e l’aliquota dello 0,96 per cento. Anche in questo caso si è tenuti a registrare il contratto di comodato e a presentare la dichiarazione di variazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di decorrenza del contratto, e non si deve invece presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dall’Ufficio IMU ai fini della sola agevolazione di aliquota allo 0,96 per cento. Il fatto di essere nelle condizioni per applicare entrambe le agevolazioni andrà indicato nelle annotazioni della Dichiarazione IMU.
SI’, è il caso in cui il comodante non possiede altri immobili (siano essi ad uso abitativo o meno) sul territorio nazionale oltre a quello concesso in comodato e risiede però fuori Genova.
La residenza in altro Comune rispetto a quello dove è situato l’immobile concesso in comodato impedisce l’applicabilità della riduzione del 50%.
In tal caso non deve essere registrato il contratto e deve essere presentata entro la scadenza del versamento del saldo l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dall’Ufficio IMU ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,96 per cento.