Immobili concessi in comodato d'uso gratuito
Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) è prevista la riduzione della base imponibile del 50% (agevolazione prevista dalla normativa statale):
E’ prevista la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Genova; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Genova l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.
La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.
Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Genova, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa o una quota dell’ex portineria condominiale. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
N.B. Si evidenzia che dal 2025 non è più prevista l'aliquota agevolata dello 0,96% nel caso l'abitazione concessa in comodato costituisca l'unico immobile posseduto sull'intero territorio nazionale. Occorre applicare sempre l'aliquota dell'1,06 per cento.
Contenuti in evidenza
No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.
NO, non posso usufruire di alcuna agevolazione.
Non posso applicare la riduzione della base imponibile del 50% in quanto spettante solo ai residenti, alle condizioni previste dalla normativa.
Non posso più applicare l'aliquota agevolata dello 0,96% nel caso l'immobile concesso in comodato sia l'unico che possiedo sull'intero territorio nazionale, poiché era prevista solo fino al 2024.
NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:
- nel campo "14" , la riduzione "3" relativa ad immobile concesso in comodato.
- nel campo "20", relativo a "Data inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
- nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
- nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
- nel campo "Annotazioni", i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.
No. La normativa non reca particolari disposizioni con riferimento alla percentuale di possesso o alla destinazione dell’immobile. Pertanto il possesso, anche con percentuali di comproprietà minime, di un’altra abitazione, e come tale accatastata, indipendentemente dall’uso di fatto, esclude l’accesso al beneficio della riduzione del 50% della base imponibile sull’immobile concesso in comodato gratuito.
NO, non posso usufruire di alcuna agevolazione.
Non posso applicare la riduzione della base imponibile del 50% in quanto spettante solo ai residenti, alle condizioni previste dalla normativa.
Non posso più applicare l'aliquota agevolata dello 0,96% nel caso l'immobile concesso in comodato sia l'unico che possiedo sull'intero territorio nazionale, poiché era prevista solo fino al 2024.
NO, la legge prevede che il comodante entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti prestando particolare attenzione ad indicare:
- nel campo "14" , la riduzione "3" relativa ad immobile concesso in comodato.
- nel campo "20", relativo a "Data inizio/termine del possesso o variazione d'imposta", la data di decorrenza del contratto di comodato o dell'agevolazione, se successiva;
- nel campo "Agenzia delle Entrate di", dove è stato registrato il contratto e che si tratta di comodato;
- nel campo "Estremi del titolo", il numero e la data di registrazione del contratto;
- nel campo "Annotazioni", i dati anagrafici, il codice fiscale e il grado di parentela del comodatario.