Ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso" è prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

La  norma di legge dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

Tempistica:

  • Entro 14 giorni - Sanzione: 0,1% per ogni giorno di ritardo
  • Entro 30 giorni - Sanzione: 1/10 di 15% = 1,5%
  • Entro 90 giorni - Sanzione: 1/9 di 15% = 1,67%
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU riferita all'anno di commissione della violazione- Sanzione: 1/8 di 30% = 3,75%
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno successivo a quello di  commissione della violazione: 1/7 di 30% = 4,29%
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello di  commissione della violazione - Sanzione: 1/6 di 30% = 5%

Gli interessi da applicare sono gli interessi legali (0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023; 2,5% annuo dal 01/01/2024) con maturazione giorno per giorno.

Come fare:

VERSAMENTO IN RAVVEDIMENTO OPEROSO =
IMPOSTA DOVUTA +
(IMPOSTA DOVUTA X % SANZIONE RIDOTTA) +
(IMPOSTA DOVUTA X TASSO D’INTERESSE LEGALE X GIORNI DI RITARDO / 365)

Si evidenzia che la somma che si va a versare con l’F24 deve comprendere per ogni codice tributo interessato, oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Deve essere infine barrata l’apposita casellina “Ravv.”

In caso di Dichiarazione IMU presentata tardivamente, è possibile effettuare il ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta rispetto a quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se la presentazione viene effettuata: 
Tempistica:

  • Entro 90 giorni - Sanzione: 1/10 di Euro 50,00 = Euro 5,00

    Oltre i 90 giorni, a condizione che la violazione non sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche:

  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ;
  • a 1/6 del minimo, se  la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione e copia della ricevuta del pagamento va allegata alla dichiarazione stessa.
Il codice tributo da utilizzare in questo caso sull’F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento è 3924.