Ricorsi

Qualora non sia stata accolta l'istanza di rimborso o qualora sia stata accolta parzialmente, il contribuente può presentare ricorso

Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica  contro:
    • avvisi di accertamento - intimazioni ad adempiere e provvedimenti di rimborso
    • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.

Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo  comunegenova@postemailcertificata.it  con le modalitĂ  stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D. Lgs  31.12.1992 n. 546.

Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltĂ  di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalitĂ  previste dall’art. 16 del medesimo decreto. In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova â€“  Entrate Tributarie  e Canoni– presso Protocollo Generale – Via di Francia 1 - 9° piano â€“ 16149 Genova.

Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune,  il ricorrente dovrĂ  costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, secondo le modalitĂ  previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. 

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.